Cassazione Penale, Sentenza n. 17885/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pugliese ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo della pena inflitta dal Tribunale di Tolmezzo con sentenza del 26/10/1999 (irrevocabile il 27/05/2003). Il ricorrente deduceva che il dies a quo per il computo del termine di estinzione previsto dall'art. 172 c.p. doveva coincidere con la consumazione del reato commesso il 19/10/2004 (quindi entro il quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza con sospensione condizionale), e non con la successiva sentenza di revoca o con la sua irrevocabilità. Sosteneva inoltre che, secondo l'art. 167 c.p., la pena era già estinta al momento della revoca, e richiamava l'esigenza di certezza giuridica che non imporrebbe di attendere decisioni giudiziarie ulteriori. La Corte territoriale aveva rigettato l'istanza rilevando che il termine per l'estinzione decorre dal momento in cui diventa definitiva la decisione che rende possibile l'esecuzione (ossia dalla revoca della sospensione quando questa è divenuta irrevocabile) e che, nel caso in esame, non era decorso il termine minimo di dieci anni previsto dall'art. 172 c.p.; inoltre il Tribunale che aveva disposto la revoca aveva contestualmente applicato l'indulto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 172 c.p. (e della giurisprudenza di legittimità), quando l'esecuzione è stata condizionalmente sospesa il termine per l'estinzione della pena inizia a decorrere quando l'esecuzione diventa effettivamente possibile, cioè dal giorno in cui la sentenza che revoca la sospensione condizionale è divenuta irrevocabile. Ne consegue che la sola consumazione di un fatto costituente reato nel quinquennio successivo non fa partire il computo del termine se non è seguita da una sentenza di condanna divenuta irrevocabile che renda esecutiva la pena. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure relative all'applicazione degli artt. 167 e 168 c.p., osservando che l'estinzione non può essere dichiarata se nel quinquennio successivo la persona ha commesso un altro delitto (come qui ammesso) e che l'accertamento giudiziale successivo non muta la regola sostanziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
«se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata»
Il termine per l'estinzione della pena non decorre quando la condanna è semplicemente irrevocabile se l'esecuzione era condizionalmente sospesa; decorre invece dal momento in cui l'esecuzione diventa possibile, cioè dalla revoca della sospensione condizionale quando questa diventa irrevocabile.
Norma sulla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena: se la pena è sospesa ai sensi di questa norma, il decorso del termine per l'estinzione è sospeso fino alla revoca del beneficio, secondo l'art. 172 c.p.
Regola sull'estinzione del reato per decorso del tempo: l'estinzione avviene se nel quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza con sospensione condizionale non è stato commesso un altro delitto. Nel caso in esame tale condizione non era soddisfatta perché il ricorrente aveva commesso altro reato nel quinquennio.
Disciplina le cause di revoca della sospensione condizionale; il comma 1 n.1 individua la commissione del reato nel termine stabilito quale presupposto per la revoca, mentre il n.2 richiede in altri casi la sentenza di condanna, ma non impone che la revoca abbia già trovato corrispondenza in una sentenza irrevocabile per far sorgere il diritto all'esecuzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5 n. 3189/2020; Sez. U, Maiorella, 30/10/2014)
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di esecuzione condizionalmente sospesa il termine per l'estinzione della pena può decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio; principio applicato anche alla revoca della sospensione condizionale seguendo l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite (Maiorella).
Massime di principio
- Quando la pena è stata condizionalmente sospesa, il termine per l'estinzione per decorso del tempo non decorre fino a quando l'esecuzione non diventa effettivamente possibile, ossia dalla revoca della sospensione divenuta irrevocabile.
- La semplice consumazione di un nuovo reato nel periodo di prova non fa partire automaticamente il computo del termine di estinzione: è rilevante l'irrevocabilità della sentenza che rende possibile la revoca e l'esecuzione.
- Ai fini dell'estinzione per decorso del tempo non prevale la data della commissione del reato sulla data in cui diventa irrevocabile la decisione che rende esecutiva la pena; pertanto non è sufficiente l'accertamento (anche tardivo) della commissione del fatto, se non è seguito da una sentenza che renda esecutiva la pena.
- Per valutare la decorrenza dei termini occorre sempre verificare lo stato processuale delle sentenze rilevanti: la certezza giuridica è tutelata dalla giurisprudenza però mediante il riferimento all'irrevocabilità delle decisioni che rendono possibile l'esecuzione.
- In situazioni simili è opportuno verificare tempestivamente tutte le sentenze collegate (irrevocabilità, revoche, indulti applicati) e non assumere come dies a quo la sola data di commissione del reato senza riferimento alle decisioni rese definitive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →