Cassazione Penale, Ordinanza n. 10631/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando l'assenza di prova idonea a sostenere l'affermazione di responsabilità; la censura, tuttavia, era impostata come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, ma in modo ritenuto generico e indeterminato, senza indicare gli specifici elementi posti a base della doglianza. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e ha giudicato il secondo motivo generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo chiedeva una rivalutazione del merito e della prova, attività non consentita al giudice di legittimità, mentre la motivazione della sentenza d'appello era ritenuta esaustiva e razionale, fondata in particolare sulla titolarità della carta Postepay su cui era confluito il profitto del reato e sull'assenza di una spiegazione alternativa. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e privo di specificità, perché non indicava gli elementi alla base della censura sulla pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
erronea applicazione della legge penale
La censura è inammissibile quando, pur formalmente formulata come violazione di legge, si risolve in una richiesta di diversa lettura dei fatti e delle prove.
La valutazione della prova compiuta dai giudici di merito, se sorretta da motivazione completa e non manifestamente illogica, non è sindacabile in cassazione mediante una nuova rilettura del materiale probatorio.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi posti a fondamento della censura; la generica contestazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto l'apparente veste di violazione di legge: il ricorso è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione storica della vicenda.
- La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in cassazione quando sia completa, coerente e priva di manifesta illogicità; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e autosufficiente: non basta contestare in modo generico la pena, ma occorre indicare i concreti profili di erroneità della motivazione.
- L'attribuzione del profitto del reato a un determinato soggetto, desunta da un elemento oggettivo univoco come la titolarità di uno strumento di pagamento, può costituire dato decisivo se manca una plausibile spiegazione alternativa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10404/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10417/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10445/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10483/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10527/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_penale · 17 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10528/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →