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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26186/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) violazione di legge e difetto di motivazione rispetto all'elemento psicologico del reato, sostenendo che la Corte di appello aveva indebitamente ritenuto attendibile il testimone Walter Bruno e si era posta in contrasto con la precedente sentenza della Corte d'appello di Napoli e con un principio di diritto stabilito dalla prima pronuncia di annullamento (secondo cui l'avviso di Bruno era mera supposizione, insufficiente a fondare l'accusa); 2) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo che la Corte di appello, in sede di rinvio, abbia correttamente rivalutato l'attendibilità del teste alla luce del resto del materiale probatorio (in particolare la sequenza temporale degli eventi, le dichiarazioni dell'imputato e i documenti che dimostravano la conoscenza degli estremi degli assegni), con motivazione logica e non contraddittoria. Ha inoltre escluso contrasto con la sentenza di Napoli, osservando che tale sentenza aveva anzi confermato che Martorano aveva ricevuto da Bruno un avviso reale sull'imminente incasso. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e la non riassumibilità in sede di legittimità della mera diversa valutazione dell'entità delle attenuanti salvo illogicità. Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di provvisionale perché la vicenda era già stata oggetto di precedenti pronunce della Cassazione che avevano annullato la provvisionale per violazione del divieto di reformatio in pejus; la sentenza impugnata ha infatti confermato la revoca della provvisionale. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma applicata per la fattispecie di calunnia/falsa denuncia: l'imputato è stato ritenuto responsabile per avere falsamente denunciato lo smarrimento di assegni in realtà consegnati a terzi.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri di determinazione della pena (pena base e valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti): la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena nel rispetto di tali articoli.

  • Divieto di reformatio in pejus (principio giurisprudenziale)

    Principio richiamato per escludere l'imposizione o il ripristino di una provvisionale in sede di rinvio quando ciò comporterebbe un aggravamento della posizione della parte rispetto alla precedente statuizione favorevole; la Corte ha confermato la revoca della provvisionale già annullata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la ricostruzione sequenziale dei fatti spettano al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o priva di elementi probatori adeguati.
  • Quando la contestazione concernente l'elemento psicologico si fonda su supposizioni, occorre verificare la coerenza temporale e documentale: il possesso di copie dei titoli, la data delle comunicazioni e l'inerzia nel compiere atti utili (es. avvertire le autorità) possono corroborare l'esistenza del dolo.
  • La determinazione e la tipologia delle attenuanti (compresa l'estensione delle attenuanti generiche) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono riapribili in Cassazione salvo motivazione illogica o arbitraria.
  • Il principio del divieto di reformatio in pejus impedisce che, in sede di rinvio, si peggiori la posizione processuale o sostanziale della parte appellante rispetto a quanto deciso nella precedente statuizione favorevole; ciò può rendere inammissibili richieste di provvisionale già revocate.
  • Per impugnare con successo la valutazione probatoria basata su dichiarazioni witness, è necessario dimostrare specifiche incongruenze, mancanze logiche o elementi di contraddizione rispetto al quadro probatorio complessivo.

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