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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43999/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che li ha condannati per l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (anni d'imposta 2012-2015). I motivi principali sono: (1) violazione dell'art. 197-bis c.p.p. e dell'art.192, comma 3 c.p.p., per aver fondato la condanna sulle dichiarazioni di Salvatore Castiglione qualificato dalla Corte come teste mentre era stato condannato in altro procedimento (contestazione sulla qualifica e sui limiti di utilizzazione delle sue dichiarazioni); (2) travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni del teste Liberatore e loro uso come riscontro delle dichiarazioni di Castiglione; (3) violazione e illegittima utilizzazione di atti di altro procedimento (art. 238-bis e art. 238 c.p.p.), con riferimento all'uso nelle motivazioni di estratti della sentenza di condanna di Castiglione; (4) errore e travisamento nella valutazione delle indagini bancarie e nella ricostruzione delle retrocessioni e dei prelievi in contanti; (5) vizio in relazione all'art.2 d.lgs. 74/2000 per insufficienza delle prove sulla consapevolezza dell'evasione; (6) conseguente vizio della confisca ex art.12-bis d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui è formulato come violazione di legge e aspecifico il terzo motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni. Gli altri motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. In sintesi: il ricorso è stato respinto (alcune censure dichiarate inammissibili o aspecifiche, le residue fondatezza non provate). La decisione di merito della Corte d'Appello rimane confermata nella sostanza: la sentenza di condanna è stata ritenuta sorretta da motivazione logica e adeguata valutazione delle prove, e la confisca disposta dai giudici di merito è stata mantenuta nella sostanza. La Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla ritraduzione del merito probatorio e ha applicato il criterio della resistenza ove rilevante.

Norme richiamate

  • art. 197-bis c.p.p.

    La Corte osserva che la persona escussa ai sensi dell'art.197-bis assume la funzione di testimone; la questione terminologica sulla qualifica di "testimone assistito" è irrilevante ai fini della utilizzabilità della dichiarazione, salvo che non emerga nullità o sanzione processuale prevista dalla legge.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    La violazione della norma non comporta automaticamente una viziosa deduzione ai sensi dell'art.606 c.p.p. lett. c) se non è prevista a pena di nullità; può essere dedotta come vizio della motivazione (lett. e) solo se specificamente indicata e dimostrata la rilevanza motivazionale.

  • art. 238-bis e art. 238 c.p.p.

    L'utilizzo in motivazione di dichiarazioni rese in altri procedimenti deve rispettare i limiti di utilizzabilità previsti; tuttavia la censura deve essere specifica e mostrare l'incidenza sull'istruttoria (criterio di resistenza), altrimenti è aspecifica e inammissibile.

  • art. 606, commi 1 e 3 c.p.p.

    La Corte ricorda che l'art.606 disciplina i motivi di ricorso in cassazione e che la lett. c) si applica solo per violazioni di norme processuali che comportano sanzioni tassative (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza); censure puramente formali o terminologiche non sono idonee.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato rispetto alla configurabilità del reato tributario e alla necessità che gli indici presuntivi siano idonei a dimostrare la consapevolezza dell'evasione; la Corte ha ritenuto che, pur contestate, gli elementi probatori complessivi siano sufficienti.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    La doglianza sulla confisca collegata alle condanne tributaria è conseguenziale all'eventuale annullamento delle condanne; siccome le censure sulla responsabilità sono state ritenute infondate, la confisca è stata mantenuta.

  • art. 507 c.p.p.

    Richiamato in dottrina e giurisprudenza per i limiti di ammissione di nuove prove e per la necessità di dimostrare la decisività delle stesse nella prospettazione di inutilizzabilità; la Corte segnala che la deduzione dell'inutilizzabilità deve indicare l'effetto sull'esito del giudizio.

Massime di principio

  • La qualifica terminologica di un dichiarante (testimone vs testimone assistito) è irrilevante se la prova è stata assunta regolarmente ai sensi dell'art.197-bis: la censura deve dimostrare una sanzione processuale concreta per essere efficace in cassazione.
  • In Cassazione non è permesso un rinnovato sindacato di merito sulle valutazioni probatorie: il ricorrente deve indicare vizi specifici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e non può chiedere una diversa valutazione dei fatti.
  • Per contestare l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni provenienti da altri procedimenti (art.238 e 238-bis), il ricorso deve essere specifico e mostrare l'incidenza della esclusione sull'esito processuale (criterio della prova di resistenza).
  • Il vizio di travisamento della prova va riferito alla rappresentazione formale della dichiarazione (il significante) e non può essere usato per riformulare il contenuto sostanziale (il significato) delle testimonianze.
  • Quando si impugna la ricostruzione di scritture contabili o di flussi bancari, occorre fornire in cassazione calcoli e documenti dettagliati confrontabili con quelli del giudice di merito; altrimenti la censura è trattata come valutazione di merito e quindi infondata.
  • Se si invoca l'inutilizzabilità di una prova, il motivo deve esplicitare come la cancellazione di quella prova inciderebbe sul complessivo convincimento del giudice (prova di resistenza); la mera censura formale è inammissibile.

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