Cassazione Penale, Sentenza n. 34880/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di norme processuali per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza sia al condannato sia al difensore. Dal materiale allegato dal difensore risultava una notifica telematica (SNT) del 10/01/2022 con oggetto il nome di Basconi e allegato un file intitolato "11.pdf", il cui contenuto, secondo il difensore, era in realtà un decreto di fissazione udienza relativo ad altra persona (Andrea Liberotti). Nel fascicolo del Tribunale non era presente alcun avviso di fissazione udienza relativo a Basconi che potesse smentire la prospettazione difensiva. Il difensore non era presente all'udienza e venne sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur non avendo un accertamento informatico sul contenuto del file "11.pdf", gli elementi prodotti dal difensore e l'assenza nel fascicolo di un avviso di fissazione udienza relativo a Basconi consentivano di ritenere fondata la questione di nullità. La Corte ha affermato che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento (richiamando gli artt. 178 e 179 c.p.p.). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il regime di deduzione dei motivi in Cassazione; usata per indicare che il motivo è stato enunciato nei limiti consentiti
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma primo lett. c), cod. proc. pen.
La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza rientra tra le ipotesi che comportano nullità; viene interpretata come causa di nullità assoluta del provvedimento conclusivo
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
art. 179, comma primo u.p., cod. proc. pen.
In combinato disposto con l'art. 178, conferma che l'omessa notificazione dell'avviso di udienza determina la nullità assoluta
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per segnalare che il difensore di fiducia era assente all'udienza e venne sostituito da difensore d'ufficio, ma tale sostituzione non sanava la nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso
Giurisprudenza citata - Sez. 1, Sentenza n. 26791 del 18/06/2009 (Gallieri)
Sez. 1, Sentenza n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri
Precedente che conferma il principio secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza determina nullità assoluta del provvedimento conclusivo
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore o al condannato costituisce di regola causa di nullità assoluta del provvedimento finale; la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare il provvedimento in tali casi
- Chi eccepisce la mancata notifica deve fornire elementi di prova; non è necessario un accertamento informatico formale del file notificato se gli elementi documentali (es. allegato relativo a terza persona e assenza dell'avviso nel fascicolo) rendono credibile la nullità
- La sostituzione del difensore presente all'udienza (art. 97, comma 4) non è sufficiente a sanare l'omessa notifica dell'avviso di fissazione udienza se la notifica effettiva non risulta comprovata
- In procedimenti con notifiche telematiche (SNT) è importante che l'amministrazione giudiziaria conservi e produca in modo chiaro gli avvisi/attestazioni con il contenuto effettivamente inviato; l'assenza di tale documentazione nel fascicolo avvantaggia la parte che contesta la validità della notifica
- In situazioni analoghe, è consigliabile al difensore produrre tempestivamente copia dell'avviso ricevuto o della notifica telematica e, se rileva incongruenze (es. allegato riferito a terza persona), impugnare rapidamente l'atto per ottenere l'annullamento e il rinvio
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