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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00255/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza n. 36174/2021, nella parte narrativa, nella motivazione e nel dispositivo, dove era scritto "Corte d'appello di Catanzaro" debba leggersi ed intendersi "Corte d'appello di Ancona". Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della causa originaria, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 36174/2021. In quella precedente decisione, che aveva accolto il ricorso per cassazione con cassazione della sentenza di appello e rinvio, nel testo della motivazione e del dispositivo era stata indicata come giudice di rinvio la Corte d'appello di Catanzaro, mentre la sentenza cassata proveniva dalla Corte d'appello di Ancona. Il ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione d'ufficio dell'errore materiale, sostenendo che la sede di rinvio corretta dovesse essere quella della medesima Corte d'appello che aveva emesso la decisione impugnata. La Corte ha rilevato che l'indicazione di Catanzaro era frutto di evidente errore materiale, poiché l'intestazione riportava correttamente Ancona e la formula "in diversa composizione" confermava la volontà di rinviare allo stesso giudice in diversa composizione collegiale, in ossequio al principio di alterità del giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la correzione d'ufficio degli errori materiali nelle decisioni della Corte di cassazione, con instaurazione del relativo procedimento e contraddittorio tra le parti del giudizio originario.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento di correzione si applicano le disposizioni sul rito camerale previste per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 287 c.p.c.

    Rappresenta, insieme all'art. 391-bis c.p.c., la base normativa del procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina procedurale applicabile al procedimento autonomo di correzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali è consentito emendare un'indicazione palesemente erronea del giudice di rinvio quando il contenuto complessivo della decisione consente di individuare con certezza la volontà effettiva del giudicante.
  • L'utilizzo dell'espressione "in diversa composizione" nel dispositivo, a fronte della cassazione della sentenza di uno specifico giudice d'appello, può confermare che il rinvio era destinato al medesimo ufficio giudiziario e non a una diversa corte territoriale.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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