Cassazione Penale, Ordinanza n. 10713/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare presentate dalla persona interessata. Quest'ultima ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo una rivalutazione delle proprie domande. La Corte non entra nel merito della richiesta di accesso alle misure alternative, perché rileva che il ricorso è stato proposto personalmente, dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, in violazione della regola che impone l'assistenza tecnica del difensore per questo tipo di impugnazione, con conseguente difetto di legittimazione del ricorrente.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione processuale, poiché l'impugnazione è stata proposta personalmente dal soggetto interessato contro un provvedimento emesso sotto il vigore della disciplina che richiede il ministero difensivo. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Consente la definizione camerale immediata dell'impugnazione quando questa sia inammissibile per una causa rilevabile ictu oculi.
È richiamata come fonte della modifica normativa che incide sulle modalità di proposizione del ricorso.
Impone, per il ricorso per cassazione nel caso considerato, il rispetto della regola del ministero difensivo; la proposizione personale integra violazione della norma e difetto di legittimazione.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
È richiamata per il criterio della condanna alla Cassa delle ammende in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso determinati provvedimenti in materia di sorveglianza deve rispettare le forme di proposizione previste dalla disciplina vigente, inclusa la necessaria assistenza tecnica del difensore quando richiesta dalla legge.
- La proposizione personale del ricorso, in violazione della previsione sul ministero difensivo, determina inammissibilità per difetto di legittimazione processuale, senza che la Corte possa esaminare il merito delle misure richieste.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, trova applicazione la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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