Sentenza n. 472/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 394/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 499/2024 del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato che disponeva l'accredito di 2.500 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativamente a cinque annualità, per l'importo complessivo di 2.500 euro. Il giudicato era passato in giudicato e la sentenza era stata notificata al Ministero il 1° luglio 2024. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito integralmente quanto dovuto. La ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta soddisfazione della pretesa, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'esatta esecuzione del giudicato. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente il merito, ritenendo fondato il ricorso. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato dalla certificazione di mancata impugnazione, e la procedibilità dell'azione esecutiva dopo la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
La disposizione consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda principale deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa è stata pienamente soddisfatta.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice dell'ottemperanza può esaminare virtualmente la fondatezza del ricorso e porre le spese a carico dell'amministrazione che abbia adempiuto soltanto dopo la proposizione del giudizio.
- L'azione di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e, nei confronti dell'amministrazione, il perfezionamento della notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
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