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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07000/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, con un unico motivo, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La censura era diretta a contestare il giudizio prognostico di segno sfavorevole compiuto dal giudice di merito, ritenuto ostativo al beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata, non illogica e conforme a legge, con specifico esame delle deduzioni difensive, sicché il relativo apprezzamento di merito non era sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla sospensione condizionale della pena, osservando che il giudizio prognostico negativo espresso dal giudice di appello era sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e che non vi erano violazioni di legge. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, nella misura stabilita, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o per motivazione manifestamente illogica; non è invece consentita una rivalutazione del giudizio prognostico di merito compiuto dal giudice di appello.
  • Quando il giudice di merito abbia espresso un giudizio prognostico negativo sul beneficio penale con motivazione sufficiente e coerente, e abbia considerato le deduzioni difensive, la decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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