Ordinanza n. 2930/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Roma ha revocato la licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata da un Commissariato di pubblica sicurezza. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione amministrativa di inaffidabilità del titolare della licenza. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché la valutazione di inaffidabilità compiuta dall’amministrazione appariva esente da censure quanto alla specificità e rilevanza dei fatti considerati e alla congruità dell’iter motivazionale; le circostanze valorizzate erano state apprezzate in modo non irragionevole. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che il ricorrente non aveva allegato uno specifico pregiudizio nelle more della decisione di merito. La temporanea preclusione dell’attività venatoria non è stata ritenuta, da sola, dirimente ai fini cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris è insussistente quando la valutazione amministrativa di inaffidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi risulta fondata su fatti specifici e rilevanti, esaminati attraverso un iter motivazionale congruo e non irragionevole.
- La temporanea preclusione dell’attività venatoria conseguente alla revoca della licenza di porto di fucile non integra, di per sé, uno specifico e dirimente pregiudizio cautelare; il periculum in mora deve essere concretamente allegato e dimostrato.
- La tutela cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di uno solo dei due presupposti è sufficiente per respingere la domanda di sospensione.
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