Cassazione Penale, Sentenza n. 32880/2026 del 04/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. L’ordine era stato emesso dopo l’inizio dell’esecuzione di una pena complessiva superiore a quattro anni; successivamente, in sede esecutiva, era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti oggetto di sentenze distinte, con rideterminazione della pena in tre anni e dieci mesi di reclusione. Il ricorrente sosteneva che tale rideterminazione imponesse la sospensione dell’ordine di esecuzione, così da consentirgli di presentare da libero una domanda di misura alternativa. Deduceva inoltre che la mancata sospensione del titolo originario fosse dipesa esclusivamente dalla sua entità superiore a quattro anni e non dal fatto che fosse già detenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha affermato che la rideterminazione della pena, intervenuta in sede esecutiva dopo l’inizio dell’esecuzione e conseguente al riconoscimento della continuazione, quando porta la pena entro i limiti dell’art. 656, comma 5, c.p.p., non annulla l’ordine di esecuzione e non consente di ripetere la fase di sospensione antecedente alla sua emissione. Pertanto, era irrilevante che la pena fosse stata successivamente rimodulata a tre anni e dieci mesi, poiché l’esecuzione era già iniziata sulla base di un titolo recante una pena complessiva superiore a quattro anni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
sospensione dell’ordine di esecuzione
La rideterminazione della pena entro i limiti previsti dalla norma, se interviene dopo l’inizio dell’esecuzione, non impone l’annullamento dell’ordine di esecuzione né la ripetizione della fase di sospensione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena in sede esecutiva, derivante dal riconoscimento della continuazione e intervenuta dopo l’inizio dell’esecuzione, non annulla l’ordine di esecuzione già emesso e non consente di riaprire la fase di sospensione prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p.
- Ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione, rileva la pena risultante dal titolo al momento dell’avvio dell’esecuzione; la successiva riduzione della pena entro il limite previsto dall’art. 656, comma 5, c.p.p. non attribuisce il diritto a presentare da libero una domanda di misura alternativa.
- È manifestamente infondato il ricorso che pretenda la sospensione dell’ordine di esecuzione sulla sola base della successiva rimodulazione della pena, quando l’esecuzione sia già iniziata in forza di un titolo originariamente superiore al limite di legge.
Come è indicizzato
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