Cassazione Civile, Ordinanza n. 04384/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Veneto che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato il suo ricorso contro un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rettificato in via induttiva il reddito dichiarato per l'anno 2008. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-bis) ex art. 1 del D.L. 148/2017, allegando di avere pagato integralmente quanto dovuto nei termini e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione prodotta e dall'espresso impegno a rinunciare al ricorso assunto con l'adesione alla definizione agevolata la Corte ha tratto il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali oggetto del giudizio, con pagamento integrale e impegno a rinunciare al ricorso, ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il giudizio di cassazione. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, escludendo altresì i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
definizione agevolata di cui all’art. 1 del D.L. 148/2017
L'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dal pagamento integrale e dall'impegno a rinunciare al ricorso, fa emergere il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude la debenza del cd. doppio contributo unificato in ragione della declaratoria di inammissibilità conseguente alla definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi fiscali, quando sia accompagnata dal pagamento di quanto dovuto e da un impegno alla rinuncia al ricorso, comporta il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Il sopravvenuto difetto di interesse processuale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità dichiarata per effetto della definizione agevolata, le spese possono essere compensate e non sussiste automaticamente il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
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