Cassazione Penale, Sentenza n. 5424/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colantuono ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza difensiva diretta a dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, per decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. d) c.p.p., riferendosi al periodo intercorrente tra la sentenza di secondo grado (emessa il 21.4.2021) e la pronuncia della sentenza irrevocabile. Il ricorrente sosteneva che, non essendo intervenuta una doppia condanna conforme (avendo la Corte d'appello ridotto la pena), dovesse applicarsi il termine di fase previsto dalla prima parte della lett. d) dell'art. 303 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo il quale, in presenza di una condanna in grado d'appello anche se la pena è stata ridotta rispetto al primo grado, i termini massimi di custodia cautelare si determinano secondo il quarto comma dell'art. 303 c.p.p. e non in base al termine di fase rapportato alla pena concretamente irrogata. La Corte ha escluso l'applicabilità del termine di fase della prima parte della lett. d) quando vi è già stata una condanna in primo grado (anche se parzialmente riformata in appello), configurando quindi una "doppia conforme" di condanna. Di conseguenza il provvedimento cautelare non è decaduto per decorrenza dei termini. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta il combinato disposto della lett. d) e del quarto comma: il termine applicabile per la durata massima delle misure cautelari, quando vi sia una condanna in grado d'appello (anche se la pena è stata ridotta rispetto al primo grado), va riferito ai limiti del quarto comma e non al termine di fase rapportato alla pena concretamente inflitta.
art. 300, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che la norma non esclude che possano essere disposte misure cautelari anche in assenza di una precedente condanna, ad esempio dopo una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, nel caso emerga successivamente una condanna; quindi la prima parte della lett. d) può avere senso in ipotesi ben determinate (condanna intervenuta solo in appello).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per gli adempimenti esecutivi a carico dell'istituto penitenziario in seguito alla pronuncia della Corte (informativa/adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione).
Massime di principio
- Se vi è stata una condanna in primo grado e la Corte d'appello ha confermato la condanna anche se ha ridotto la pena, non si applica il termine di fase della prima parte della lett. d) dell'art. 303 c.p.p.; occorre invece tener conto dei limiti massimi previsti dal quarto comma dell'art. 303.
- La prima parte della lett. d) dell'art. 303 c.p.p. è riferibile al caso in cui la condanna sia intervenuta solo in grado d'appello (cioè non vi sia stata condanna in primo grado) e la misura sia stata eseguita contestualmente; in tali ipotesi il termine di fase può trovare applicazione.
- In situazioni di proscioglimento o non luogo a procedere seguiti da successiva condanna, l'ordinamento ammette l'applicazione di misure cautelari anche se non erano state precedentemente disposte, per cui la normativa sui termini cautelari va valutata alla luce della concreta cronologia delle misure e delle pronunce.
- Per valutare la perdita di efficacia di una misura cautelare per decorrenza dei termini è fondamentale accertare se esista una "doppia conforme" di condanna (condanna anche in primo grado) o se la condanna sia intervenuta soltanto in grado d'appello: la scelta del termine applicabile dipende da questo elemento.
- In sede difensiva, se si invoca la perdita di efficacia della custodia per decorrenza dei termini conviene documentare e argomentare con attenzione la sequenza processuale (es. assenza di condanna in primo grado, data di esecuzione della misura) perché la giurisprudenza interpreta restrittivamente le ipotesi in cui opera il termine di fase.
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