Sentenza n. 10618/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - della Scheda Valutativa del Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana -OMISSIS- – Modello “B” – recante N. -OMISSIS-, emessa dall'Aeronautica Militare – Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale e datata 06.12.2022 (conosciuta dall'odierno ricorrente in data 12.12.2022 come da “presa conoscenza e visione integrale” in calce dalla Scheda Valutativa de qua), nella parte in cui l'odierno ricorrente non ha riportato in relazione alle voci “Gestione del Personale” – U./M.A.R. R.I. 14 – e “Predisposizione al Comando” – U./M.A.R. R.I.M 22 - la valutazione massima prevista; - nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa relativa al periodo 1° novembre 2021-31 ottobre 2022, nella parte in cui attribuiva una valutazione non apicale alle voci "Gestione del Personale" e "Predisposizione al Comando"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'abbassamento, rispetto alle precedenti schede riferite al medesimo incarico e allo stesso personale subordinato, di due qualità professionali della scheda valutativa, deducendo eccesso di potere per carenza, insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità e incongruità della motivazione; erronea valutazione e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; errore sui presupposti; ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Il ricorrente ha sostenuto che non fosse intervenuto alcun evento o mutamento della propria situazione lavorativa o personale idoneo a giustificare la flessione e ha richiamato anche una successiva scheda, relativa a un nuovo incarico, nella quale aveva ottenuto la valutazione massima per la gestione del personale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che non esista un diritto acquisito alla stabilità nel tempo delle valutazioni positive né all'immodificabilità in peius dei giudizi precedenti. Le schede valutative relative a periodi diversi sono autonome, poiché la valutazione riguarda il rendimento concretamente manifestato nel singolo periodo e può risentire di fattori soggettivi e oggettivi, quali incarico, sede, responsabilità, contesto lavorativo ed esigenze dell'amministrazione. Pertanto, il semplice contrasto tra una valutazione precedente e quella successiva non integra, di per sé, eccesso di potere per contraddittorietà e non impone una motivazione specifica ulteriore. Nel caso concreto, la valutazione complessiva era rimasta "eccellente", l'abbassamento delle due voci era lieve e le relazioni dei compilatori e dei revisori avevano indicato criticità nella gestione del personale, consistenti in eccessivo controllo, difficoltà nel favorire l'iniziativa dei collaboratori e tensioni nel servizio diretto dal ricorrente. Il giudice ha escluso arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, rilevando che i giudizi tecnico-discrezionali dei superiori gerarchici sono sindacabili solo in presenza di tali anomalie. La scheda successiva non è stata ritenuta contraddittoria, poiché riguardava un incarico nuovo e un diverso periodo di valutazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché la motivazione della scheda può risultare dalla sua analitica compilazione e non richiede necessariamente l'indicazione di specifici fatti o circostanze, salvo situazioni particolari quali sensibili scostamenti o discordanza tra le autorità valutatrici.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato richiamato per escludere che il militare possa beneficiare di una rendita di posizione derivante dalle precedenti valutazioni, dovendo l'amministrazione monitorare periodicamente il rendimento effettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Le schede valutative del personale militare relative a periodi diversi costituiscono giudizi autonomi e non determinano alcun diritto acquisito alla conservazione delle precedenti valutazioni positive o all'immodificabilità in peius del giudizio.
- La variazione, anche peggiorativa, tra valutazioni riferite a periodi diversi non integra di per sé contraddittorietà o eccesso di potere, poiché il rendimento può mutare o essere diversamente apprezzato in relazione all'incarico, al contesto, alle responsabilità, alle esigenze dell'amministrazione e alle modalità concrete di estrinsecazione delle qualità professionali.
- La motivazione della scheda valutativa può essere esaurita nella compilazione analitica delle singole voci e non richiede necessariamente l'indicazione di specifici fatti o circostanze, salvo che ricorrano elementi peculiari quali una discordanza tra le autorità valutatrici o un sensibile scostamento dalle precedenti valutazioni.
- Il sindacato giurisdizionale sui giudizi dei superiori gerarchici relativi alle capacità e alle attitudini del militare resta limitato ai casi di palese arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- La successiva attribuzione di una valutazione migliore non dimostra, da sola, l'illegittimità della precedente quando la scheda successiva si riferisca a un diverso periodo o a un diverso incarico.
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