Cassazione Penale, Ordinanza n. 20557/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna di primo grado per sostituzione di persona. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti già esaminati nei gradi di merito. Con il secondo e terzo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e per il trattamento sanzionatorio, contestando la quantificazione della pena base e degli aumenti per continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi reiterativi di doglianze già prospettate in appello, e quindi indeducibili in cassazione, oltre che, per le questioni su art. 131-bis e pena, manifestamente infondati perché la valutazione sulla particolare tenuità e la graduazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità o violazione di legge non ravvisate nel caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo chiedeva una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità, e che i motivi relativi all'art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio erano sia reiterativi sia manifestamente infondati, perché la Corte territoriale aveva indicato gli elementi ritenuti decisivi e la motivazione sulla pena era congrua rispetto alla concreta quantificazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla sostituzione di persona.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici.
per la valutazione della particolare tenuità del fatto non è necessaria la disamina di tutti gli elementi indicati, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
implicitamente richiamato nel controllo sulla sufficienza e non manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del fatto e delle prove, né ottenere una diversa ricostruzione storica mediante una autonoma lettura delle fonti di prova.
- I motivi di ricorso che si limitano a riproporre questioni già dedotte e disattese in appello sono inammissibili quando non confrontano criticamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è oggetto di apprezzamento discrezionale del giudice di merito; è sufficiente che la motivazione individui gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare in modo analitico tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se il giudizio sia arbitrario, illogico o privo di motivazione sufficiente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi ostative, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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