Cassazione Civile, Ordinanza n. 27856/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dal Tribunale, aveva proposto reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo che la reclamante non avesse assolto l'onere di provare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., poiché i bilanci prodotti erano inattendibili e non pubblicati nel registro delle imprese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fondato l'inattendibilità dei bilanci su circostanze diverse da quelle dedotte dalla controparte; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che i bilanci non erano stati contestati e che ciò l'avrebbe esonerata dalla prova della loro veridicità; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la questione dell'inattendibilità delle singole poste di bilancio non sarebbe stata discussa e il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per il contraddittorio; 4) violazione dell'art. 1, comma 2, l. fall., per avere la Corte d'appello attribuito rilievo al mancato deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, ritenuto non richiesto dalla legge ai fini probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la tardività dell'impugnazione, poiché la sentenza d'appello era stata notificata il 1 giugno 2020 e il ricorso era stato notificato solo il 31 agosto 2020, oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18, comma 14, l. fall. Ha comunque esaminato anche il merito, ritenendo inammissibili tutti i motivi: i primi tre perché la corte di merito aveva semplicemente esercitato il libero apprezzamento della prova nel giudicare inattendibili i bilanci prodotti dalla stessa reclamante, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né il principio di non contestazione, né il contraddittorio; il quarto perché, sotto la forma della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e, comunque, non coglieva la ratio decidendi, che non si basava sul solo mancato deposito dei bilanci, ma sulla loro inattendibilità sostanziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo va proposto nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza
i requisiti di non fallibilità devono essere provati dalla parte che li invoca; bilanci inattendibili non sono idonei a dimostrarli
non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice valuta i presupposti di fallibilità devoluti con il reclamo
il giudice può valutare liberamente la prova; la non contestazione non impedisce lo scrutinio di attendibilità dei bilanci prodotti
nessuna violazione del contraddittorio se la questione è già devoluta e discussa tra le parti nel giudizio di reclamo
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al principio del contraddittorio nel processo
Massime di principio
- Nel procedimento di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, il ricorso per cassazione deve essere notificato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità.
- Chi invoca la non assoggettabilità a fallimento deve provare i requisiti dimensionali di non fallibilità; bilanci formalmente prodotti ma ritenuti inattendibili dal giudice non sono sufficienti a tal fine.
- La valutazione di attendibilità dei bilanci e dei dati contabili rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione come violazione di legge, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice decide sui presupposti di fallibilità oggetto del devolutum, ancorché utilizzando argomenti diversi da quelli prospettati dalla controparte.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione di attendibilità delle prove già acquisite, né per sottrarsi all'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio assunto.
- Il vizio di mancato contraddittorio non ricorre se la questione è stata già introdotta nel giudizio di merito e vi è stato pieno confronto processuale tra le parti.
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