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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18978/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di una ASL, inquadrata nel comparto sanità e già appartenente alla categoria C prima del CCNL del 2000, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dalla contrattazione collettiva per aver svolto di fatto funzioni di coordinamento/caposala. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo il diritto all'indennità dal 1 ottobre 2006 fino al deposito del ricorso di primo grado, valorizzando l'attestazione del direttore della UOC circa l'effettivo esercizio delle funzioni e ritenendo non decisiva la mancata prova della partecipazione alla procedura selettiva. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del CCNL sanità 2000-2001 e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente equiparato la dipendente al personale cui l'indennità spetta secondo i requisiti contrattuali, senza considerare il suo concreto inquadramento al 31 agosto 2001 e senza applicare correttamente il regime contrattuale a regime; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la distribuzione dell'onere della prova, poiché i requisiti per l'indennità costituirebbero elementi costitutivi della pretesa e dovrebbero quindi essere provati da chi agisce in giudizio. È stata anche sollevata un'eccezione di improcedibilità per mancata produzione del CCNL, superata dalla Corte perché il contratto collettivo del pubblico impiego è conoscibile d'ufficio dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che la controversia non riguardava la fase di prima applicazione del sistema contrattuale, ma il regime ordinario successivo all'entrata in vigore del CCNL del 2000. In tale regime, il diritto all'indennità di coordinamento non discende dal solo svolgimento di fatto delle mansioni, ma richiede i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva: individuazione delle posizioni da parte delle aziende previa concertazione, requisiti di anzianità e procedure selettive. La Corte d'appello aveva quindi errato nel riconoscere il diritto senza accertare tali requisiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 CCNL comparto Sanità biennio economico 2000/2001

    La disposizione non consente il riconoscimento automatico dell'indennità di coordinamento per il solo svolgimento di fatto delle funzioni, dovendosi verificare i presupposti previsti dal sistema contrattuale a regime.

  • art. 4 CCNL 10.4.2008

    È richiamato come fonte dei criteri ulteriori per il conferimento delle funzioni di coordinamento, in coerenza con la disciplina di settore introdotta dalla L. n. 43/2006 e dall'Accordo Stato-Regioni.

  • art. 5, comma 2, CCNI 20.9.2001

    Per il sistema a regime la progressione e l'attribuzione delle funzioni dipendono da requisiti di anzianità, da criteri aziendali specifici e da procedure selettive, previa concertazione delle posizioni corrispondenti.

  • art. 19, comma 1, CCNL 19 aprile 2004

    Concorre a definire il sistema ordinario di attribuzione delle funzioni di coordinamento e i relativi presupposti procedurali e sostanziali.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per ribadire che i presupposti costitutivi del diritto azionato devono essere provati da chi domanda il beneficio.

  • L. n. 43/2006

    È indicata come fonte legislativa di raccordo della disciplina delle funzioni di coordinamento recepita dalla contrattazione collettiva successiva.

  • art. 17 CCNL 2004

    È menzionato nel quadro fattuale, come procedura selettiva non provata dalla lavoratrice, rilevante ai fini del riconoscimento del diritto.

Massime di principio

  • Nel regime ordinario della contrattazione collettiva del comparto sanità, l'indennità di coordinamento non spetta per il solo svolgimento di fatto di mansioni superiori o di coordinamento, ma presuppone la verifica dei requisiti e delle procedure selettive previste dalle fonti collettive applicabili.
  • Quando la disciplina contrattuale collega un beneficio economico a specifici requisiti soggettivi e procedurali, tali requisiti integrano elementi costitutivi della domanda e il loro onere probatorio grava su chi invoca il diritto.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il contratto collettivo nazionale è conoscibile d'ufficio dal giudice, sicché la sua mancata produzione da parte del ricorrente non determina di per sé improcedibilità del ricorso.
  • L'accertamento giudiziale deve distinguere tra fase di prima applicazione della disciplina e regime a regime, perché i presupposti per l'attribuzione del trattamento economico possono variare sensibilmente tra le due fasi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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