Cassazione Penale, Sentenza n. 30570/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza definitiva del Tribunale di Milano (25/01/2023, irrevocabile 06/02/2024) con cui Sarno fu condannato per rapina aggravata ed estorsione aggravata (pena: 5 anni e 6 mesi, multa €5.000). Il ricorrente sosteneva di non aver potuto partecipare alla prima udienza del 27/09/2022 perché, essendo detenuto, aveva rinunciato a comparire con dichiarazione del 27/08/2022 e non era stato posto in condizione di sapere dove si sarebbe svolto il processo: l'ordine di traduzione indicava solo "Milano, Palazzo di Giustizia, Seconda Sezione penale". La difesa ha potuto consultare l'ordine di traduzione solo nel luglio 2024 (accesso agli atti) e ha invocato tale elemento come prova nuova; ha inoltre dedotto violazione degli artt. 156 e 179 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 630, comma 1, cod. proc. pen.: il notificato decreto di citazione in carcere era regolare e il detenuto aveva rinunciato a comparire; sulla base dell'atto notificatogli poteva comprendere dove si sarebbe tenuta l'udienza. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la nullità degli atti introduttivi che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o assenza non rientra tra i casi di revisione, ma, se ricorrono le condizioni, può essere tutelata con la restituzione nel termine (art. 175) o con la rescissione del giudicato (art. 629-bis). Nel caso concreto nessuno di tali rimedi era applicabile alla fattispecie alla luce della disciplina vigente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revisione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 630; la Corte ha ritenuto che la presunta nullità degli atti introduttivi non rientri tra tali casi
La restituzione nel termine per proporre impugnazione è lo strumento previsto per i casi di assenza legittima quando l'imputato dimostri di non aver avuto conoscenza del giudizio e di non aver potuto impugnare senza sua colpa; è alternativa alla revisione per specifiche situazioni di assenza
La rescissione del giudicato è il rimedio per le sentenze pronunciate in assenza quando ricorrano i presupposti di cui alla disciplina specifica (distinta dalla restituzione)
Riferimento normativo richiamato per distinguere i casi di erronea dichiarazione di assenza e i relativi rimedi; la rescissione è collegata all'accertamento dei requisiti previsti da questa norma
artt. 156 e 179 cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per contestare la regolarità delle notifiche e della procedura; la Corte non ha ritenuto i rilievi decisivi perché ha ritenuto regolare la notifica in carcere e insufficiente la pretesa prova nuova
art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67
Richiamata per le modifiche legislative che hanno riformato la disciplina della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, delineando lo schema binario fra i due rimedi
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla misura equitativa della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) da imporre per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La nullità degli atti introduttivi che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza non costituisce, di per sé, motivo di revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen.
- Per i casi di assenza legittima l'interessato deve valutare la strada della restituzione nel termine (art. 175) dimostrando tempestivamente di non aver avuto conoscenza del giudizio e la propria non colpevolezza nella mancata impugnazione
- La rescissione del giudicato (art. 629-bis) è il rimedio dedicato alle ipotesi di erronea dichiarazione di assenza quando manchino i presupposti previsti dalla disciplina (art. 420-bis); la sua applicabilità è distinta e non sovrapponibile alla revisione
- Le notifiche in carcere sono presunte regolari se effettuate secondo le formalità: l'eccezione sulla mancata conoscenza del luogo del processo richiede prove concrete e tempestive per essere accolta
- La presunta «prova nuova» ottenuta tardivamente mediante accesso agli atti può non essere sufficiente per la revisione se il quadro normativo offre rimedi processuali diversi (restituzione/rescissione) e se le condizioni per essi non ricorrono
- In casi simili è importante agire tempestivamente: verificare le notifiche ricevute in carcere, richiedere accesso agli atti senza ritardo e valutare immediatamente il rimedio più adeguato (restituzione o rescissione) per evitare l'inammissibilità e sanzioni economiche
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