Cassazione Penale, Sentenza n. 22979/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale. Le doglianze principali sono: 1) violazione e nullita' delle ordinanze del G.U.P. adottate ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., con conseguente inutilizzabilita' delle dichiarazioni acquisite d'ufficio; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, in particolare riguardo alla qualificazione dei ricorrenti come amministratori di fatto, alla valutazione delle testimonianze delle sorelle De Murtas e delle dichiarazioni del commercialista Riposati; 3) illegittima valorizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dal coindagato Simone Bonaldi. I motivi sono stati proposti separatamente per ciascun ricorrente e fondati sia su questioni processuali (presunta illegittimita' dell'integrazione probatoria in rito abbreviato) sia su questioni di merito della valutazione probatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure sull'esercizio del potere officioso di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p., qualificandolo come potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimita' e comunque esercitabile in ogni fase, anche in giudizio abbreviato, senza necessita' di motivazione particolare. Ha considerato carenti di specificita' i motivi che lamentavano travisamento della prova e ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione della Corte territoriale circa il ruolo degli imputati e la valutazione delle dichiarazioni. Quanto alle propalazioni del coindagato, la Corte ha confermato la possibilita' di utilizzarle se risultano rese spontaneamente e senza costrizione. Per l'inammissibilita' dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, codice di procedura penale
Il potere del giudice di assumere d'ufficio e integrare la prova e' discrezionale, non necessita di specifica motivazione, puo' essere esercitato in qualsiasi momento della procedura anche nel rito abbreviato e il suo esercizio non e' sindacabile in sede di cassazione salvo profili di eccesso di potere
art. 507, codice di procedura penale
Richiamato come analogo al potere di cui ad art. 441, comma 5, in quanto volto a tutelare la funzione giurisdizionale anche nei riti a prova contratta
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Norma richiamata come fondamento formale dei motivi di cassazione invocati relativi alla nullita' e al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificita' rispetto all'iter argomentativo della Corte territoriale
art. 350, comma 7, codice di procedura penale
Richiamato con riferimento alla possibilita' che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria siano spontanee; la Corte ha confermato che tali dichiarazioni sono utilizzabili se emerge chiaramente la liberta' con cui sono state rese
art. 64, codice di procedura penale
Richiamato indirettamente nella valutazione delle dichiarazioni rese in assenza di difensore; la Corte ha osservato che l'utilizzabilita' sussiste se non vi e' coercizione e se la liberta' della prestazione emerge dagli atti
art. 210 e art. 494, codice di procedura penale
Norme evocate dai ricorrenti in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del coindagato; la Corte ha ritenuto infondate le censure e ha considerato adeguata la valutazione di merito della Corte territoriale
art. 112 Costituzione
Richiamata per sottolineare il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale e la conseguente funzione di controllo del giudice sull'attivita' del P.M., giustificando i poteri sostitutivi di integrazione probatoria del giudice
art. 616, codice di procedura penale
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, a motivo dell'evidente inammissibilita' dei motivi di impugnazione e della sussistenza di profili di colpa
Norma procedurale di riferimento per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale sulla quale sono state formulate osservazioni procedurali nel corso del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Il potere del giudice di integrare d'ufficio la prova ex art. 441, comma 5, c.p.p. e' ampio e discrezionale; puo' essere esercitato anche nel giudizio abbreviato e non e' facilmente sindacabile in cassazione salvo dimostrazione di eccesso di potere o violazione di legge
- Per impugnare con successo in cassazione la valutazione probatoria della Corte d'appello e' necessario dedurre con specificita' e puntualita' il travisamento della prova, non sono sufficienti censure generiche o nuove letture del compendio probatorio
- Le dichiarazioni spontanee rese da un coindagato sono utilizzabili se risulta chiaramente che sono state rese liberamente e senza coercizione; la parte che ne chiede l'inutilizzabilita' deve dimostrare l'incidenza decisiva di tali dichiarazioni sul complessivo impianto indiziario
- Richiedere il rito abbreviato non esclude la possibilita' che il giudice acquisisca ulteriori elementi probatori quando ritenga indispensabile un approfondimento del thema probandum
- L'impugnazione meramente valutativa senza indicazione puntuale delle contraddizioni logiche o del travisamento dei fatti rende il motivo di cassazione inammissibile e puo' comportare condanna alle spese e ammende per abuso o manifesta infondatezza
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