Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22979/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta documentale. Le doglianze principali sono: 1) violazione e nullita' delle ordinanze del G.U.P. adottate ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., con conseguente inutilizzabilita' delle dichiarazioni acquisite d'ufficio; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, in particolare riguardo alla qualificazione dei ricorrenti come amministratori di fatto, alla valutazione delle testimonianze delle sorelle De Murtas e delle dichiarazioni del commercialista Riposati; 3) illegittima valorizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dal coindagato Simone Bonaldi. I motivi sono stati proposti separatamente per ciascun ricorrente e fondati sia su questioni processuali (presunta illegittimita' dell'integrazione probatoria in rito abbreviato) sia su questioni di merito della valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure sull'esercizio del potere officioso di integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, c.p.p., qualificandolo come potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimita' e comunque esercitabile in ogni fase, anche in giudizio abbreviato, senza necessita' di motivazione particolare. Ha considerato carenti di specificita' i motivi che lamentavano travisamento della prova e ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione della Corte territoriale circa il ruolo degli imputati e la valutazione delle dichiarazioni. Quanto alle propalazioni del coindagato, la Corte ha confermato la possibilita' di utilizzarle se risultano rese spontaneamente e senza costrizione. Per l'inammissibilita' dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 441, comma 5, codice di procedura penale

    Il potere del giudice di assumere d'ufficio e integrare la prova e' discrezionale, non necessita di specifica motivazione, puo' essere esercitato in qualsiasi momento della procedura anche nel rito abbreviato e il suo esercizio non e' sindacabile in sede di cassazione salvo profili di eccesso di potere

  • art. 507, codice di procedura penale

    Richiamato come analogo al potere di cui ad art. 441, comma 5, in quanto volto a tutelare la funzione giurisdizionale anche nei riti a prova contratta

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale

    Norma richiamata come fondamento formale dei motivi di cassazione invocati relativi alla nullita' e al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificita' rispetto all'iter argomentativo della Corte territoriale

  • art. 350, comma 7, codice di procedura penale

    Richiamato con riferimento alla possibilita' che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria siano spontanee; la Corte ha confermato che tali dichiarazioni sono utilizzabili se emerge chiaramente la liberta' con cui sono state rese

  • art. 64, codice di procedura penale

    Richiamato indirettamente nella valutazione delle dichiarazioni rese in assenza di difensore; la Corte ha osservato che l'utilizzabilita' sussiste se non vi e' coercizione e se la liberta' della prestazione emerge dagli atti

  • art. 210 e art. 494, codice di procedura penale

    Norme evocate dai ricorrenti in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del coindagato; la Corte ha ritenuto infondate le censure e ha considerato adeguata la valutazione di merito della Corte territoriale

  • art. 112 Costituzione

    Richiamata per sottolineare il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale e la conseguente funzione di controllo del giudice sull'attivita' del P.M., giustificando i poteri sostitutivi di integrazione probatoria del giudice

  • art. 616, codice di procedura penale

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, a motivo dell'evidente inammissibilita' dei motivi di impugnazione e della sussistenza di profili di colpa

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Norma procedurale di riferimento per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale sulla quale sono state formulate osservazioni procedurali nel corso del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Il potere del giudice di integrare d'ufficio la prova ex art. 441, comma 5, c.p.p. e' ampio e discrezionale; puo' essere esercitato anche nel giudizio abbreviato e non e' facilmente sindacabile in cassazione salvo dimostrazione di eccesso di potere o violazione di legge
  • Per impugnare con successo in cassazione la valutazione probatoria della Corte d'appello e' necessario dedurre con specificita' e puntualita' il travisamento della prova, non sono sufficienti censure generiche o nuove letture del compendio probatorio
  • Le dichiarazioni spontanee rese da un coindagato sono utilizzabili se risulta chiaramente che sono state rese liberamente e senza coercizione; la parte che ne chiede l'inutilizzabilita' deve dimostrare l'incidenza decisiva di tali dichiarazioni sul complessivo impianto indiziario
  • Richiedere il rito abbreviato non esclude la possibilita' che il giudice acquisisca ulteriori elementi probatori quando ritenga indispensabile un approfondimento del thema probandum
  • L'impugnazione meramente valutativa senza indicazione puntuale delle contraddizioni logiche o del travisamento dei fatti rende il motivo di cassazione inammissibile e puo' comportare condanna alle spese e ammende per abuso o manifesta infondatezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.