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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22608/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del riconoscimento in Italia della sentenza della Corte di cassazione dello Stato della Città del Vaticano (11.12.2023) che confermava la condanna di Angelo Caloia per peculato e autoriciclaggio. Il ricorrente ha articolato nove motivi domandando la cassazione: in particolare contestava la violazione dei principi dell'art. 6 CEDU (giusto processo) e degli articoli costituzionali sulla giurisdizione e indipendenza del giudice (nomina dei magistrati vaticani da parte del Pontefice, loro revocabilità, mancanza di inamovibilità, influenze gerarchiche), l'insufficiente valutazione da parte della Corte di appello dei requisiti di indipendenza e imparzialità della giustizia vaticana, la violazione del diritto alla tempestività della contestazione, del diritto alla prova e della parità delle armi, l'asserita violazione del principio della doppia incriminazione, nonché violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al risarcimento e alla cessione di credito tra SGIR e IOR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che l'art. 733 cod. proc. pen. impone al giudice del riconoscimento di verificare l'osservanza dell'art. 6 CEDU nel procedimento a quo, ma ha precisato che il controllo richiede l'accertamento di una violazione concreta e oggettiva tale da aver viziato il risultato del processo originario. La Corte ha ritenuto i primi sette motivi generici e non confrontati con la motivazione della Corte di appello: molte delle censure non erano state dedotte nei gradi di merito o erano state effettivamente sanzionate da organi di giurisdizione piena (Corte vaticana). Ha valutato che il sistema giudiziario vaticano fornisce garanzie compatibili con l'art. 6 e che non risultano elementi concreti che giustifichino dubbi oggettivi di imparzialità o indipendenza. I motivi relativi a tempestività della contestazione, diritto alla prova e parità delle armi sono stati ritenuti generici e inammissibili; il motivo sulla doppia incriminazione è stato respinto dopo confronto delle fattispecie; il motivo relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato respinto perché lo IOR aveva legittimazione sia originaria sia per cessione di credito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 733 c.p.p.

    "limiti al riconoscimento delle sentenze straniere" (riferimento generale nel testo)

    Disciplina i casi ostativi al riconoscimento delle sentenze straniere; la Corte la interpreta come comprensiva dell'obbligo di verificare, ai sensi dell'art. 6 CEDU, che il processo a quo non abbia violato il giusto processo

  • art. 734 c.p.p.

    Norma che vincola il giudice del riconoscimento sul contenuto della sentenza straniera (divieto di modificazione); citata nei motivi per contestare eventuali pronunce su effetti civili non chiesti, la Corte ha ritenuto che non sia stata violata alla luce della documentazione sulla legittimazione dello IOR

  • art. 741 c.p.p.

    Norma procedurale relativa all'esecuzione e agli effetti delle decisioni straniere; richiamata nel quadro delle regole procedurali applicabili al riconoscimento

  • art. 111 - 117 Cost.

    Richiamati quali parametri costituzionali di garanzia del giusto processo e dell'indipendenza della magistratura; la Corte valuta la compatibilità del sistema giudiziario estero rispetto a tali principi tramite il controllo artificiale ex art. 733 c.p.p.

  • art. 6 CEDU (Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo)

    "diritto all'equo processo"

    Applicabile indirettamente nel procedimento di riconoscimento: lo Stato richiesto deve accertare che il procedimento a quo rispettasse le garanzie dell'art. 6; tuttavia il rifiuto del riconoscimento richiede l'accertamento di una violazione concreta e obiettivamente rilevante che abbia viziato il risultato

  • art. 112 c.p.p.

    Richiamato nel contesto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte verifica che la delibazione non abbia ecceduto la domanda dell'istante alla luce della documentazione sulla cessione del credito

  • art. 117 Cost.

    Richiamato per affermare che i parametri convenzionali (CEDU) sono recepiti nell'ordinamento italiano e vincolano il controllo di conformità delle sentenze straniere

  • Accordo di revisione del Concordato (18/02/1984), art. 8 n.2 lett. b)

    "il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano"

    Rilevante per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche: giustifica l'obbligo del giudice italiano di verificare che nel procedimento estero siano state rispettate le garanzie fondamentali

  • Motu Proprio del 12 aprile 2023

    "i magistrati esercitino i loro poteri con imparzialità e sono soggetti solo alla legge"

    Usato dalla Corte per indicare come, anche durante i gradi successivi del processo vaticano, siano stati rafforzati elementi formali di garanzia dell'imparzialità; la Corte ha ritenuto che molte censure non fossero state dedotte nei gradi di merito successivi a tale modifica

  • Can. 1404-1405 Codice di Diritto Canonico (richiamati)

    "la 'Prima sede non è giudicata da nessuno'" (riferimento alla facoltà del Pontefice)

    Richiamati nel ricorso per segnalare poteri gerarchici del Pontefice; la Corte valuta tali riferimenti nella valutazione complessiva della struttura giudiziaria vaticana e conclude che non emergono elementi concreti di ingerenza che abbiano viziato il processo

  • Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (26/11/2000), art. 15

    Riferita dalla giurisprudenza straniera citata per sostenere che il potere giudiziario vaticano è costituito secondo l'ordinamento e che non sussistono elementi di indebite interferenze

Massime di principio

  • Nel riconoscimento di sentenze straniere il giudice italiano è tenuto a un controllo sull'osservanza dell'art. 6 CEDU nel processo a quo, ma il rifiuto del riconoscimento richiede l'accertamento di una violazione concreta e obiettivamente incisiva sul risultato del processo (non basta una censura astratta).
  • Le censure generiche o non sollevate nei gradi di merito (soprattutto se il procedimento è stato sottoposto al riesame da un organo con "giurisdizione piena") sono in genere insufficienti per ottenere il rifiuto della delibazione.
  • La valutazione dell'indipendenza e imparzialità di una magistratura straniera è fattuale e modulata: si tiene conto di molteplici elementi (modalità di nomina, durata del mandato, inamovibilità, garanzie procedurali, apparente indipendenza) e si applica un test caso per caso.
  • L'apparenza di imparzialità è rilevante: un "osservatore obiettivo" deve poter ritenere assenti legittimi dubbi; tuttavia occorrono elementi concreti che giustifichino tale timore.
  • Il principio di doppia incriminazione va valutato attraverso il confronto sostanziale delle fattispecie e non è automaticamente ostativo se le condotte hanno corrispettive rilevanze penali nei due ordinamenti.
  • Questioni procedurali relative a prova, tempestività della contestazione e specificazione degli addebiti richiedono deduzioni specifiche e motivate: affermazioni generiche sono destinate all'inammissibilità.

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