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Ordinanza

Ordinanza n. 4180/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 11236/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Palmieri, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 16952/2014, pubblicata in data 18.12.2015, notificata in data 06.05.2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 11236/2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 11236/2015 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nell'esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo. Nel corso del giudizio le Amministrazioni resistenti hanno depositato una relazione sostenendo l'intervenuta ottemperanza per quanto di propria competenza e chiedendo un rinvio per documentare l'avvenuta liquidazione; hanno inoltre affermato che il ritardo nell'adempimento integrale sarebbe imputabile alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, appartenente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né si è pronunciato sulla richiesta di penalità di mora. Ha ritenuto necessario consentire al ricorrente di controdedurre sulla relazione dell'Amministrazione e permettere a quest'ultima di depositare l'ulteriore documentazione preannunciata, in particolare sulla liquidazione e sull'effettivo adempimento del giudicato. Ha quindi assegnato al ricorrente quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria e ha rinviato la causa alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide su tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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