Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26932/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, aveva affermato la sua responsabilità per concorso in ricettazione di monili provenienti da furto, commesso in data 12 giugno 2017. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che la condanna si fondasse sul solo indizio costituito dalla sua presenza a bordo dell'autovettura, nascosto vicino al sedile posteriore, dove sul tappetino erano stati rinvenuti i monili provento del furto. In sostanza, la censura mirava a contestare la valutazione di attendibilità e forza dimostrativa degli indizi posti a base della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge sull'art. 192, comma 2, c.p.p., si risolveva in una contestazione della motivazione e della valutazione del compendio probatorio, quindi in una critica non consentita in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza assoluta di motivazione, della manifesta illogicità o della contraddittorietà. Poiché la motivazione della Corte d'appello era stata ritenuta immune dai vizi dedotti e adeguatamente esplicativa delle ragioni della responsabilità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La censura che investe la valutazione degli indizi non può tradursi, in cassazione, in una generica contestazione della motivazione; sono deducibili solo vizi estremi della motivazione, non il mero dissenso sulla persuasività o sull'apprezzamento delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre come violazione di legge una doglianza che, nella sostanza, attacchi la motivazione di merito e la valutazione degli indizi.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi, non potendo trasformarsi in un terzo giudizio sul merito della prova.
  • Quando il giudice di merito espone in modo logicamente coerente le ragioni del proprio convincimento e applica corretti criteri giuridici, la sentenza è insindacabile in cassazione sotto il profilo della mera maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.