Cassazione Penale, Ordinanza n. 24872/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per i reati contestati e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico motivo di ricorso era volto a sostenere l'assorbimento del reato di cui all'art. 651 c.p. nel reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., quindi l'insussistenza di un autonomo concorso di reati. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e si integrano con condotte distinte, che possono concorrere quando siano materialmente e logicamente separate.
Norme richiamate
Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale; nel caso concreto non assorbe il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, potendo concorrere con esso quando le condotte siano diverse e successive.
Configura il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; non è assorbito dalla resistenza a pubblico ufficiale e può concorrere con essa.
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale ex art. 651 c.p. non è assorbito automaticamente dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., poiché le due fattispecie hanno struttura e condotte tipiche distinte.
- La configurabilità del concorso tra art. 337 c.p. e art. 651 c.p. va valutata considerando sia la diversità astratta delle condotte sia la loro eventuale successione materiale in concreto.
- Un motivo di ricorso che si limiti a prospettare l'assorbimento di una fattispecie nell'altra, in contrasto con un orientamento consolidato di legittimità, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24733/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24735/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24736/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24737/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24739/2025 del 07/07/2025
- ordinanza_penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24741/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →