Cassazione Penale, Sentenza n. 16503/2026 del 07/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile del delitto di truffa aggravata per aver presentato il 20/11/2011 all'INPS una domanda di riconoscimento di invalidità civile per cecità assoluta e, secondo l'accusa, aver dissimulato lo stato di vista durante gli accertamenti, ottenendo indebitamente pensione di inabilità per complessivi euro 160.338,60 dal momento della domanda fino al 28/12/2020. Condannato in abbreviato dal GUP del Tribunale di Crotone (sentenza 04/10/2022) e confermato in appello dalla Corte d'appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione con plurime censure: violazione del diritto di difesa per ritardo nel deposito della motivazione d'appello; improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di secondo grado; mancata rinnovazione dell'istruttoria e richiesta di nuova perizia oftalmologica; errata valutazione della prova e omissione di motivazione su vari profili (riqualificazione del reato, attenuanti, sorte dei beni sequestrati).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso caotico e generico nei termini di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ma ha comunque esaminato i profili estraibili e li ha respinti nel merito. In particolare: il ritardato deposito della motivazione d'appello non ha dimostrato pregiudizio alle prerogative difensive; non è sussunta l'improcedibilità del giudizio di appello alla luce della disciplina transitoria (termine maggiorato a tre anni) e dei termini computati correttamente; la rinnovazione dell'istruttoria in appello è discrizionaria e la Corte territoriale ha motivato il diniego avendo a disposizione perizia di primo grado, consulenza di parte e documentazione medica; la valutazione del materiale probatorio (perizia che non confermava cecità assoluta, osservazioni della polizia giudiziaria, patente di guida conseguita nel 2012, comportamenti compatibili con visus residuo) è stata ritenuta logica, congrua e non manifestamente illogica; la riqualificazione proposta dalla difesa non era conforme ai fatti poiché nel caso concreto è stata rilevata l'induzione in errore dell'ente, elemento caratterizzante la truffa; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti e la determinazione della pena. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in apertura per la ritualità della richiesta d'udienza; usata come riferimento formale per il contraddittorio in Cassazione
Limita i vizi di legittimità deducibili in ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso era disordinato e non rispettava i requisiti di specificità richiesti
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che non è compito del giudice di legittimità selezionare vizi generici non specificati dall'impugnante
art. 344-bis cod. proc. pen.
Disciplina temporale applicabile ai reati commessi prima delle modifiche procedurali; la Corte ha utilizzato tale norma per valutare correttamente i termini di improcedibilità del giudizio d'appello
legge n. 134 del 27 settembre 2021
Prevede un termine maggiorato (tre anni) per la durata massima del giudizio d'appello in via transitoria; la Corte ha ritenuto applicabile tale termine nel caso concreto, escludendo l'improcedibilità
legge 3 aprile 2002 n. 138
legge 3 aprile 2002, n. 138, art. 2
Norme di disciplina sul riconoscimento della qualifica di cieco assoluto; la Corte ha valutato la documentazione alla luce dei criteri tecnici di quella legge e delle risultanze peritali
Norma richiamata dalla difesa per una diversa qualificazione del reato; la Corte ha spiegato che il caso concreto presenta gli elementi della truffa aggravata (induzione in errore) e non rientra nella fattispecie alternativa richiamata
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte d'appello ha applicato questi parametri e ha motivato il diniego delle attenuanti generiche
Richiamato nella parte finale per la tutela della privacy nella diffusione del provvedimento; la sentenza omette i dati identificativi sensibili secondo tale norma
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e ben strutturato: la genericità o la confusione formale possono condurre all'inammissibilità.
- Il ritardo nel deposito della motivazione d'appello, di per sé, non costituisce violazione del diritto di difesa se non è dimostrato un concreto pregiudizio alle prerogative difensive.
- I termini di improcedibilità per la durata del giudizio si valutano alla luce della normativa transitoria e dei termini effettivamente computati; l'applicazione della disciplina transitoria può prorogare i termini ordinari.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e discrezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene gli atti di primo grado sufficienti e deve motivare la decisione; tale scelta è sindacabile in Cassazione solo per vizio logico o di motivazione.
- Le valutazioni di fatto (affidabilità della perizia, osservazioni comportamentali, compatibilità delle prove) spettano al giudice del merito e sono insindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La distinzione tra truffa (con induzione in errore) e indebita percezione di erogazioni pubbliche dipende dagli elementi costitutivi: l'induzione in errore dell'ente è elemento essenziale della truffa e, se accertata, esclude la mera configurazione del reato di indebito percepimento.
- La Corte d'appello non è tenuta a rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni difensive se dalla motivazione emerge in modo logico e adeguato il complessivo convincimento sul fatto decisivo.
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