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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11380/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza. Dalla motivazione emerge che la difesa censurava la ricostruzione dei fatti, sostenendo l'insussistenza della minaccia e della violenza richieste per il reato, e contestava anche il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto però che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze riproponevano questioni già vagliate dalla corte territoriale con motivazione congrua e priva di manifeste illogicità. In particolare, è stato ritenuto adeguato il passaggio motivazionale sulla responsabilità per il reato contestato, con esame delle deduzioni difensive sull'asserita mancanza di minaccia e violenza; inoltre, le censure sulla pena sono state giudicate generiche, poiché la sentenza impugnata aveva richiamato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro corretto per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme ai criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza è generica quando non individua specifici vizi logici o giuridici della decisione di merito e si risolve nella mera contestazione del convincimento del giudice.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione è adeguata quando richiama i criteri legali di cui all'art. 133 c.p.; una censura sulla pena deve indicare in modo puntuale l'erronea applicazione di tali criteri.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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