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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35199/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., opponendosi alla riqualificazione operata dalla Corte d'appello da furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in rapina impropria. Sosteneva che la nuova qualificazione non fosse prevedibile, che avesse leso l'effettività della sua difesa e che avesse comportato un peggioramento della sua posizione sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto quello della durata della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che il giudice d'appello ha il potere-dovere di correggere la qualificazione giuridica del fatto anche in senso più grave, purché si pronunci solo sui fatti sottoposti a esame e senza applicare una reformatio in peius quanto alla pena nella sua specie e quantità (art. 597, comma 3). Ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. Lucci) e della giurisprudenza di legittimità: la riqualificazione è lecita se i fatti costitutivi del nuovo reato erano già presenti nell'imputazione originaria e dunque prevedibili, in modo da non ledere concretamente il diritto di difesa. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato che la riqualificazione si fosse fondata su circostanze a lui ignote né ha contestato specificamente la correttezza della nuova qualificazione; inoltre la trasformazione in rapina impropria è risultata sufficientemente prevedibile. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'appello di riqualificare il fatto anche in senso più grave, purché si pronunci solo sui fatti sottoposti al suo esame e non applichi una reformatio in peius riguardo alla pena nella specie e nella quantità

  • Sezioni Unite, sent. n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Precisa che la riqualificazione non viola la Convenzione se i fatti costitutivi del nuovo reato erano contenuti nell'imputazione originaria; la tutela convenzionale è lesa solo quando la riqualificazione concreta configura un 'atto a sorpresa' che determina un concreto peggioramento dei diritti difensivi

  • Giurisprudenza della Corte EDU (es. caso Drassich e altri)

    La Corte EDU censura la riqualificazione sorpresa che priva l'imputato della possibilità di difendersi; tuttavia ammette la riqualificazione quando gli elementi fattuali erano noti e sufficienti a rendere prevedibile la nuova definizione

  • Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020

    Conferma il principio che il giudice d'appello può dare l'esatta definizione del reato anche più grave, nel rispetto del divieto di reformatio in peius sulla pena

  • Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020 (Loffredo) e Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015 (Peverello)

    Ulteriori conferme che il divieto di cui all'art. 597, comma 3, protegge specificamente dall'aggravamento della pena nella specie e quantità e che la riqualificazione è prevedibile quando gli elementi fattuali si sovrappongono tra le fattispecie

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può riqualificare i fatti anche in senso più grave purché la pronuncia riguardi solo fatti già sottoposti a giudizio e non comporti un aumento della pena nella specie o nella quantità (divieto di reformatio in peius ai sensi dell'art. 597, comma 3).
  • La riqualificazione non viola automaticamente il diritto di difesa: è lecita se i fatti costitutivi del nuovo reato erano già presenti nell'imputazione originaria e dunque prevedibili dal difensore.
  • Si ha violazione convenzionale (Corte EDU) quando la riqualificazione costituisce un 'atto a sorpresa' che impedisce concretamente all'imputato di esercitare il proprio diritto di difesa sulla novità introdotta.
  • Se il ricorrente non contesta specificamente nel suo gravame la correttezza della nuova qualificazione o non dimostra che si è basata su elementi a lui ignoti, il ricorso di legittimità è destinato a essere rigettato.
  • Il divieto di reformatio in peius tutela l'aspetto sanzionatorio (specie e quantità della pena), ma non garantisce all'imputato un trattamento complessivamente più favorevole rispetto alla precedente qualificazione.

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