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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11959/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione della sentenza. La Corte rileva però che, contro una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., vale a dire per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, essendo un vizio di motivazione, è estraneo a tali ipotesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., perché fondato su un vizio di motivazione non deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi, come il vizio di motivazione, sono inammissibili.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non rientra tra i motivi consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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