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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33825/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa, rilevando che l'impugnazione proposta contro il decreto di archiviazione non era consentita nei termini in cui era stata esperita. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, importo commisurato al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

Nel procedimento penale a carico di una società e di una persona fisica, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione per il reato di truffa. La persona offesa aveva già proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e, contro il decreto di archiviazione, ha poi proposto ricorso per cassazione. La doglianza, per come emerge dal testo, era diretta contro il provvedimento di archiviazione; la Corte però non esamina il merito della pretesa, rilevando che contro quel tipo di provvedimento il ricorso per cassazione non è lo strumento consentito, essendo prevista nei casi indicati dalla legge la sola proposizione del reclamo al Tribunale in composizione monocratica.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    La norma esclude il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione e, a determinate condizioni, prevede soltanto la possibilità di proporre reclamo al Tribunale in composizione monocratica.

  • cod. proc. pen.

    Richiamato in via generale come fonte del regime processuale dell'impugnazione contro il decreto di archiviazione.

Massime di principio

  • Contro il decreto di archiviazione non è esperibile il ricorso per cassazione quando l'ordinamento prevede, per quella specifica ipotesi, il diverso rimedio del reclamo al Tribunale in composizione monocratica.
  • L'ammissibilità dell'impugnazione va verificata in limine: se il rimedio utilizzato non è quello previsto dalla legge processuale, il ricorso è inammissibile senza esame del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti soggettivi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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