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Sentenza

Sentenza n. 5335/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 4737/2025 del 13 giugno 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202507145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 4737/2025 del 13 giugno 2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 4737/2025, assumendone il passaggio in giudicato e denunciando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna al pagamento di 500 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese. Ha chiesto un ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha accolto anche la domanda di astreinte, condannando il Ministero a corrispondere, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora che decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua. Nel caso concreto, la penalità è stata commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.

  • art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    Ai fini della sostituzione dell'Amministrazione inottemperante, il commissario ad acta è individuato nel Responsabile della DGOSV presso il Ministero, operante nell'ambito del Dipartimento indicato, con facoltà di delegare un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'Amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e predisporre la sostituzione commissariale per l'ulteriore inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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