Cassazione Penale, Sentenza n. 15164/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il delitto di furto in una casa parrocchiale (art. 624-bis c.p.). Al momento del controllo dagli investigatori in una piazza deserta, vicino a lui è stato rinvenuto uno zaino contenente la refurtiva e arnesi da scasso; vi era un breve intervallo temporale tra il furto e l'arresto e la refurtiva includeva un portagioielli con il nome della parrocchia. In appello è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p. e la pena rideterminata. Con il ricorso in Cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e insufficienza della prova rispetto all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il semplice possesso dello zaino e il silenzio in sede di convalida non dimostrano la responsabilità; 2) mancata riqualificazione del fatto in ricettazione (art. 533 c.p.p.) o, in subordine, in furto semplice, per assenza del nesso finalistico richiesto per il furto in abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, c.p., rideterminando la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 620 euro di multa, e ha respinto le richieste di riqualificazione in ricettazione o di derubricazione in furto semplice. La Corte ha ritenuto che sussistesse una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti: lo zaino trovato in prossimità del ricorrente in una piazza deserta, il breve intervallo temporale tra il furto e l'arresto, la non residenza del soggetto nella zona, gli elementi identificativi sulla refurtiva e l'assenza di alternative plausibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto integrato il reato di furto in abitazione, valutando che l'introduzione nel domicilio e l'impossessamento delle cose avevano un nesso finalistico e non erano meramente occasionali; la condotta è stata considerata commessa allo scopo di impossessarsi dei beni.
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
L'aggravante prevista da tale norma è stata esaminata e infine esclusa dalla Corte d'appello, valutazione che la Cassazione ha ritenuto congrua e non censurabile.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato i criteri di prova indiziaria previsti da questa disposizione: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto la pluralità di circostanze è stata ritenuta sufficiente a superare il criterio del ragionevole dubbio.
La difesa richiedeva la riqualificazione del fatto in ricettazione richiamando questa norma; la Corte ha ritenuto che i fatti e gli indizi indicassero invece la partecipazione al furto e non la mera detenzione di cosa provento di reato, escludendo pertanto la necessità di riqualificazione.
Massime di principio
- La prova basata su indizi è ammissibile se gli indizi sono plurimi, gravi, precisi e concordanti: il giudice può condannare quando le ricostruzioni alternative siano remote e prive di riscontro fattuale.
- Il ritrovamento della refurtiva in possesso immediato di un soggetto, unito a circostanze contestuali (luogo deserto, brevità del lasso temporale, assenza di un giustificato motivo di presenza, elementi identificativi sulla refurtiva), può costituire elemento decisivo di colpevolezza.
- Il silenzio dell'imputato in sede di convalida non è in sé elemento incriminante, ma l'assenza di spiegazioni alternative plausibili può rafforzare il quadro indiziario complessivo.
- La riqualificazione in ricettazione è possibile solo se gli elementi processuali indicano il mero possesso di cosa illecita senza elementi che colleghino il soggetto alla consumazione del furto; in mancanza di tale evidenza la qualificazione come furto in abitazione può essere confermata.
- La distinzione tra furto in abitazione e furto semplice richiede la prova del nesso finalistico tra introduzione e impossessamento: se emerge che l'introduzione è stata finalizzata all'impossessamento, si configura il 624-bis.
- In Cassazione non è consentito riesaminare libero la valutazione delle prove di fatto operata dai giudici del merito, salvo vizi di motivazione, illogicità manifesta o violazione di norme; le censure che implichino mera rivalutazione probatoria saranno normalmente rigettate.
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