Cassazione Penale, Sentenza n. 4614/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto: si assume che la Corte di Cassazione abbia erroneamente ritenuto che il capo 8 fosse stato contestato all'imputato e che la difesa non avesse obiettato nei precedenti gradi. Il difensore sostiene che il capo 8 non era mai stato ascritto a Catanzariti in primo grado (era presente solo il capo 8 bis e altri capi) e che la condanna per il capo 8 è intervenuta per la prima volta in sede di rinvio, sicché la pronuncia impugnata si fonderebbe su un errore di percezione degli atti processuali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata implichi valutazioni giuridiche e di interpretazione degli atti (errori di diritto/valutazione) e non un errore materiale o di percezione ammesso dall'art. 625-bis. È stato richiamato il principio del giudicato implicito e progressivo: l'assenza di deduzione tempestiva della questione relativa alla corrispondenza tra accusa e dispositivo ha precluso la successiva riapertura. Inoltre la difesa non aveva sollevato la questione neanche nel giudizio di rinvio. Per tali ragioni il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Limita il ricorso straordinario all'errore materiale o di fatto inteso come svista o equivocio nella percezione degli atti; non ricomprende errori di diritto o valutazioni interpretative degli atti di causa
Disciplina la corrispondenza tra accusa (editto accusatorio) e dispositivo della sentenza; la mancata deduzione tempestiva di vizi relativi alla corrispondenza può determinare la formazione del giudicato implicito
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Cass. sez. 5, sent. n. 29240/2018
Giurisprudenza che distingue l'errore materiale/di fatto dagli errori di valutazione e di diritto non sindacabili tramite art. 625-bis
Cass. Sez. un. sent. n. 45276/2003
Principio secondo cui l'imputato, anche se privo di interesse all'impugnazione, può prospettare in Cassazione argomentazioni diverse e decisive oltre quelle che hanno fondato l'assoluzione; se non dedotte si forma giudicato
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis è molto limitato: vale solo per errori materiali o di percezione degli atti, non per contestazioni di merito, di diritto o di interpretazione degli atti del processo
- Questioni sulla corrispondenza tra accusa e sentenza (art. 521) devono essere sollevate tempestivamente; la mancata deduzione può determinare la formazione del giudicato implicito e precludere rimedi successivi
- Se la parte avversaria (es. Procura) impugna una sentenza assolutoria, l'imputato può e deve cogliere l'occasione in sede di legittimità per sollevare ogni questione processuale favorevole; non farlo può comportare perdita del diritto di censura in seguito
- In sede di rinvio la corte deve attenersi all'editto accusatorio; però, se l'interesse della difesa a sollevare vizi processuali non è stato esercitato nei gradi precedenti, il giudicato implicito può impedire la riproposizione
- Per evitare preclusioni è consigliabile sollevare tempestivamente difese sia di merito che procedurali nei vari gradi, specie quando vi sono difformità tra richiesta di rinvio a giudizio e dispositivo della sentenza
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