Cassazione Penale, Sentenza n. 7628/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in un unico motivo: vizio motivazionale e violazione del divieto di reformatio in peius. Il ricorrente lamenta che, nel determinare gli aumenti per la continuazione esterna con una precedente sentenza irrevocabile, la Corte di rinvio avrebbe adottato una pena base più alta (25 anni e 3 mesi anziché 20 anni) e aumenti per i reati satellite (capo C ed E) maggiori rispetto alla sentenza irrevocabile (1 anno vs 6 mesi), senza motivazione adeguata e senza quantificare singolarmente gli aumenti come richiesto dalla pronuncia di annullamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo dell'autosufficienza (mancava l'allegazione della sentenza diventata irrevocabile) e manifestamente infondato nel merito. Sul punto sostanziale la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia rispettato i principi indicati nella pronuncia di annullamento: ha fornito motivazione adeguata e, anzi, ha applicato un aumento per la pena base inferiore rispetto a quanto risultava dalla pronuncia irrevocabile (3 anni e 6 mesi di aumento rispetto a 6 anni contestati) e ha mantenuto gli aumenti per i reati satellite già diversificati. Conseguentemente nessuna violazione del divieto di reformatio in peius è stata ravvisata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento e per il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, valutata equitativamente dalla Corte.
Divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
Il principio richiede che, in sede di rinvio, non si applichino al ricorrente misure peggiorative rispetto a quanto già fissato con sentenza irrevocabile. La Corte ha verificato che non vi è stato in concreto un aumento peggiorativo rispetto al giudicato e che gli adeguamenti operati sono stati adeguatamente motivati.
Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata quale linea guida per la quantificazione degli aumenti in caso di continuazione: occorre proporzione tra le pene e correlazione all'entità e al numero dei reati irrevocabilmente accertati; gli aumenti devono essere quantificati singolarmente e adeguatamente motivati per escludere arbitrarietà o incongruenza.
Massime di principio
- In presenza di un rinvio per la quantificazione degli aumenti in continuazione, il giudice del rinvio deve quantificare gli aumenti singolarmente: pena base per il reato più grave e aumenti per ciascun reato satellite, fornendo motivazione specifica per ciascuna determinazione.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce di applicare al ricorrente una pena complessiva più grave rispetto a quella già fissata con sentenza irrevocabile; occorre quindi confrontare espressamente le entità delle pene e degli aumenti tra le pronunce.
- La motivazione deve spiegare le ragioni dell'aumento o della sua riduzione rispetto alla pronuncia precedente, valorizzando elementi come ruolo del soggetto nell'organizzazione criminale, quantità e modalità della condotta; motivazione apparente o omessa può essere motivo di annullamento.
- Chi impugna in Cassazione deve curare l'autosufficienza del ricorso: allegare la sentenza divenuta irrevocabile e tutti i documenti necessari per consentire alla Corte di valutare la pretesa violazione del divieto di reformatio in peius.
- Se il giudice del rinvio applica aumenti inferiori o diversificati ma li motiva adeguatamente sulla base della gravità e del contributo al reato, la censura sulla reformatio in peius difficilmente potrà essere accolta.
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