Cassazione Civile, Ordinanza n. 13048/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi da una pensionata deceduta, proposta da una persona indicata nel testamento olografo quale erede universale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo la richiedente mera legataria e quindi priva di legittimazione attiva; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, reputando il testamento idoneo a legittimare la riscossione dei ratei caduti in successione, e aveva compensato integralmente le spese dei due gradi di merito per le questioni interpretative affrontate. In Cassazione la ricorrente ha censurato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, essendo risultata soccombente la controparte, non vi fosse motivo per non porre le spese a carico dell’INPS e che la compensazione fosse illegittima o immotivatamente disposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi perché tutti diretti contro la compensazione delle spese di merito. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello, benché sintetica, fosse sufficiente e non apparente: la formula "per le questioni interpretative affrontate" è stata considerata espressione di gravi ed eccezionali ragioni, poiché la lite verteva sull’interpretazione di un testamento olografo e della clausola di designazione dell’erede universale ai fini della legittimazione a riscuotere ratei pensionistici maturati e non riscossi, questione per la quale non risultavano precedenti. La Cassazione ha quindi escluso che il giudice di merito avesse travalicato i limiti legali del potere di compensazione delle spese e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto dell’ulteriore importo per contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e all’art. 24 Cost.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come regola di soccombenza: la ricorrente sosteneva che le spese dovessero essere poste a carico della parte soccombente.
Norma sulla compensazione delle spese; la Corte ribadisce che il giudice può compensare in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene che la motivazione della compensazione non sia apparente.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al mancato ristoro delle spese di lite.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’ultimo comma.
Richiamato nel dispositivo per dichiarare le spese irripetibili al ricorrere dei relativi presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di compensazione delle spese di lite, il giudice di merito deve indicare ragioni gravi ed eccezionali non meramente stereotipate né fondate su circostanze irrilevanti o inconferenti.
- Il sindacato della Cassazione sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica della non illogicità e non erroneità delle ragioni addotte, senza poter sostituire una propria valutazione di gravità ed eccezionalità.
- Una motivazione sintetica può essere sufficiente se consente di comprendere la ragione concreta della compensazione e se la causale richiamata è coerente con la natura della controversia.
- La complessità interpretativa di un testamento olografo, specie quando la lite concerne la portata di una clausola attributiva della qualità di erede universale e non risultano precedenti specifici, può integrare valida ragione per la compensazione totale o parziale delle spese.
- La statuizione sulle spese non è illegittima solo perché la parte risultata vittoriosa nel merito non ottiene il rimborso integrale delle spese, ove il giudice abbia fatto correttamente uso del potere discrezionale di compensazione nei limiti di legge.
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