Cassazione Penale, Sentenza n. 39796/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di bancarotta fraudolenta (patrimoniale, preferenziale, documentale e bancarotta fiscale in concorso). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che la sola circostanza di essere legale rappresentante di due associazioni sportive dilettantistiche non giustifica il pericolo di reiterazione dei reati (poiché tali enti normalmente non sono assoggettabili a fallimento e non hanno capitali da "svuotare"); 2) violazione del diritto al silenzio e del divieto di autoincriminazione, poiché l'ordinanza avrebbe desunto dalla mancata manifestazione di resipiscenza la possibilità di ulteriori condotte delittuose (riciclaggio, autoriciclaggio ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per essere, in sostanza, una mera reiterazione delle censure già proposte al Tribunale del riesame e da questo puntualmente disattese con argomentazioni adeguate. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse fornito motivazioni congrue e non illogiche: plurime e coordinate condotte distrattive, artifici contabili (es. inesistente credito IVA per euro 1.105.000), continuità tra più società con medesima gestione e debiti erariali sistematici, ruolo ripetuto del ricorrente come amministratore in più società coinvolte nel medesimo schema fraudolento, e la persistenza di rapporti e ruoli che non escludono l'attualità del pericolo di reiterazione anche se alcune cariche erano state dismesse. Quanto al profilo del diritto al silenzio, la Corte ha ritenuto legittimo l'uso, nel contesto argomentativo complessivo, della considerazione secondo cui l'assenza di indicazione sulla destinazione delle somme sottratte può concorrere alla valutazione dell'attualità del pericolo. Esito: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza di specificità: la Corte ricorda che il ricorso non può limitarsi a ripetere censure già svolte in sede di riesame senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte richiama che l'attualità non richiede l'imminenza di specifiche occasioni, ma una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto, soprattutto se è trascorso tempo.
art. 606, lett. e) c.p.p. (richiamato nel testo)
Riferimento per ricordare i limiti di questa Corte: non possono essere sottoposti alla Cassazione giudizi di merito né una riconsiderazione degli elementi fattuali o della valutazione del rischio cautelare, limitando l'esame alla correttezza giuridica e alla logica della motivazione.
Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, connessa alla condanna alle spese e all'obbligo di versamento nella Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di cassazione cautelare i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione di censure già disattese conduce all'inammissibilità.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'esistenza di occasioni imminenti di recidiva, ma una valutazione prognostica basata su modalità operative, molteplicità e sistematicità delle condotte, continuità tra soggetti/imprese e ruolo dell'indagato.
- Fatti costitutivi di un 'sistema' fraudolento (più società collegate, medesima gestione, apertura/chiusura rapida delle società, debiti erariali ricorrenti) sono rilevanti per valutare la pericolosità e l'attualità del rischio cautelare.
- La mancata manifestazione di resipiscenza non è automaticamente sanzionabile, ma può essere considerata come un elemento, nel contesto di altre prove, idoneo a corroborare il giudizio di attualità del pericolo se collegata alla disponibilità di proventi illeciti non giustificati.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né ricalcola la valutazione degli indizi: per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre far emergere vizi logici, contraddizioni o carenze giuridiche nella motivazione del giudice del riesame.
- Per contrastare con successo argomentazioni sul pericolo di reiterazione è utile proporre elementi concreti e aggiornati (es. cessazione di cariche, impossibilità di reiterare le condotte, trasferimento di poteri, documentazione che smentisca la continuità aziendale) e proporre misure cautelari alternative proporzionate.
- Il rispetto del diritto al silenzio va tutelato, ma l'assenza di collaborazione può essere valutata come fatto contestuale: per far valere la violazione è necessario dimostrare che il giudice abbia dedotto prove decisive esclusivamente dal silenzio senza alcun altro elemento a sostegno.
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