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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato per rapina aggravata di un cellulare. La difesa ha proposto quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al momento dello spossessamento (sarebbe avvenuto dopo la fine della telefonata della persona offesa con i Carabinieri); 2) difetto di contestazione del fatto e mancata correlazione tra fatto e accusa, sostenendo che lo strappo fosse diretto alla cosa e non alla persona (quindi furto con strappo e non rapina); 3) omissione di valutazione ex officio della particolare tenuità del fatto (riferimento alla Corte cost. 86/2024); 4) apparente motivazione per non aver considerato le deposizioni dei genitori e di un amico che avrebbero indicato un ruolo di pacere e non di aggressore svolto dall'Archetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi confondessero categorie proprie del giudizio di legittimità (violazione di legge vs vizio di motivazione) e tentassero di ottenere dalla Corte un sindacato di fatto non consentito. Sulla prova e motivazione la Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito, integrata dalla 'doppia conforme' tra primo e secondo grado, e ha ritenuto irrilevante il mancato riferimento esplicito a singole deposizioni ove la ricostruzione complessiva esclude valide alternative. I motivi che proponevano una ricostruzione fattuale nuova sono stati dichiarati inammissibili per violazione della catena devolutiva. Sul punto della tenuità la Corte ha affermato che l'assenza di iniziativa di parte rende non sindacabile il silenzio della Corte sull'esercizio della facoltà ex officio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. e, nonché lett. b, c, d richiamate nella motivazione)

    La Corte ricorda le categorie dei motivi di Cassazione: non sono ammissibili deduzioni che richiedono la verifica del fatto o nuove ricostruzioni, e va rispettata la ripartizione delle fattispecie previste dalla norma (distinguendo violazione di legge, vizio di motivazione e questioni di prova)

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il divieto di introdurre in Cassazione novità fattuali non dedotte nei gradi di merito (rispetto alla catena devolutiva)

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Il potere ex officio di riconoscere benefici o circostanze attenuanti non impone un dovere motivazionale se la facoltà non viene esercitata; l'assenza di iniziativa di parte può rendere non sindacabile il silenzio del giudice

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in tema di trattazione del ricorso in camera di consiglio e della facoltà di richiesta di trattazione orale nei termini previsti

  • Corte Costituzionale, sent. n. 86/2024

    Riferimento giurisprudenziale sulla particolare tenuità del fatto: la Corte sottolinea che il riconoscimento di tale situazione richiede l'iniziativa di parte nei modi e nei tempi adeguati; l'omessa richiesta non obbliga il giudice a motivare il mancato riconoscimento ex officio in sede di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che introducono ricostruzioni fattuali nuove o alternative non sono ammessi per violazione della catena devolutiva
  • I ricorsi in Cassazione devono essere formulati secondo le categorie dell'art. 606 c.p.p.; confondere vizio di legge con vizio di motivazione o con questioni di prova porta all'inammissibilità
  • La valutazione della motivazione si apprezza nel suo complesso: non è necessario che il giudice confuti espressamente ogni singola tesi difensiva se la ricostruzione complessiva rende evidente la reiezione delle stesse
  • La distinzione tra movente e dolo è importante: il movente (perché si è agito) non incide automaticamente sulla sussistenza del dolo richiesto per la tipicità del reato se resta provato l'intenzionale sottrazione mediante violenza o minaccia
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede, salvo eccezioni, l'iniziativa di parte nei termini corretti; l'assenza di tale iniziativa può precludere il sindacato in Cassazione
  • Ricorsi generici o mal inquadrati nelle fattispecie di legittimità possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende: è quindi essenziale un'impugnazione tecnica e circostanziata

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