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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29076/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda la revoca della detenzione domiciliare ex art. 1 l. n. 199/2010 concessa a un condannato che stava espiando un residuo pena di 16 mesi di reclusione. La revoca era stata disposta dal Tribunale di sorveglianza in sede di rinvio dopo che la Corte di cassazione aveva annullato un precedente provvedimento, affermando che la revoca non poteva dipendere da un automatismo ma richiedeva una valutazione individualizzata sulla persistenza delle condizioni legittimanti il beneficio. Il giudice di rinvio aveva confermato la revoca valorizzando la partecipazione del condannato a gravi disordini e a una rivolta carceraria del 4 giugno, ritenuti incompatibili con la misura e indicativi di maggiore pericolosità sociale. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizi motivazionali perché il giudice del rinvio non avrebbe compiuto una valutazione individualizzata della sua condotta, non essendo possibile distinguere il suo comportamento da quello degli altri detenuti coinvolti e risultando, inoltre, che egli non era stato incriminato per i reati connessi ai disordini; 2) violazione dell'art. 121 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa considerazione di una memoria difensiva depositata prima dell'udienza di rinvio, con allegati che avrebbero evidenziato nuovi elementi favorevoli, tra cui l'assenza di contestazioni penali a suo carico, la sua qualità di persona offesa in altro procedimento per lesioni e documentazione sanitaria attestante ferite riportate nei fatti del 4 giugno; 3) travisamento di elementi sopravvenuti e decisivi, sempre fondato sulla stessa memoria e sui documenti prodotti, che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione sulla revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso solo in parte. Ha escluso che il Tribunale di sorveglianza avesse violato il principio di diritto sul divieto di automatismo: il giudice di rinvio aveva infatti svolto una valutazione individualizzata, basata su specifici dati fattuali desunti dagli atti dell'istituto penitenziario, e aveva formulato un giudizio prognostico di pericolosità sociale incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare. Tuttavia, la Corte ha accolto i motivi relativi all'omessa considerazione della memoria difensiva e dei suoi allegati, rilevando che il giudice del rinvio, investito di piena cognizione, avrebbe dovuto esaminare tutto il materiale processuale ritualmente introdotto, compresi gli elementi sopravvenuti prodotti dalla difesa, e motivare anche solo per confutarli. Poiché nel provvedimento impugnato non vi era alcun riferimento a tali deduzioni difensive, è stato ravvisato un deficit motivazionale. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 199/2010

    nell'ambito dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, il giudice valuta se permangano le ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti; la revoca non può fondarsi su automatismi ma su un giudizio individualizzato di incompatibilità con la misura

  • art. 627 c.p.p.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione ma conserva pieni poteri di cognizione nei limiti del thema decidendum rinviato

  • art. 121 c.p.p.

    le memorie difensive ritualmente depositate devono essere considerate dal giudice e valutate nel provvedimento decisorio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione

  • art. 199 del 2010

    richiamata come legge istitutiva dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive brevi

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice è investito di piena cognizione e deve rivalutare l'intero compendio probatorio, compresi gli elementi ritualmente introdotti dopo il precedente giudizio, senza limitarsi ai soli punti toccati dalla sentenza rescindente.
  • La revoca della misura sostitutiva dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva breve richiede una valutazione concreta, individualizzata e attuale della persistenza delle condizioni che ne giustificano la concessione; è precluso ogni automatismo fondato sulla sola astratta gravità del fatto o sulla mera notizia sopravvenuta di condotte pregresse.
  • Ai fini della revoca del beneficio, il giudice deve spiegare in modo puntuale perché i fatti emersi rendano incompatibile la prosecuzione della misura con le finalità rieducative e con il giudizio prognostico sulla futura commissione di delitti.
  • Le memorie difensive e la documentazione allegata, se tempestivamente e ritualmente prodotte, devono essere prese in considerazione dal giudice di sorveglianza; l'omessa confutazione di elementi potenzialmente decisivi integra vizio di motivazione.
  • La valutazione della partecipazione del singolo a condotte collettive può essere compiuta anche sulla base di dati indiziari, ma deve comunque essere sorretta da un apprezzamento specifico e ragionevole della posizione del soggetto interessato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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