Cassazione Penale, Ordinanza n. 09504/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per omessa dichiarazione, limitatamente all'evasione dell'IVA. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge per l'omessa declaratoria della prescrizione, sostenendo che il reato fosse estinto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, assumendo che non fosse stato accertato il superamento della soglia di punibilità. La Corte ha rilevato che, alla data della decisione, la prescrizione non era ancora maturata e che i giudici di merito avevano accertato un'evasione IVA pari a euro 74.425,00; inoltre il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a confutare tale accertamento, neppure una consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata, osservando che il termine massimo di dieci anni per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, aumentato di almeno 107 giorni secondo lo stesso conteggio del ricorrente, conduceva alla data del 16 aprile 2024, successiva alla sentenza d'appello del 6 marzo 2024. Ha inoltre ritenuto non scalfito l'accertamento di merito sul superamento della soglia di punibilità. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità ha precluso il rilievo officioso della prescrizione.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per omessa dichiarazione, limitatamente all'evasione dell'IVA; la Corte la utilizza anche per verificare la non maturata prescrizione e la soglia di punibilità accertata in fatto.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
disciplinando la durata della prescrizione del reato tributario in dieci anni, è richiamato per calcolare il termine non ancora maturato alla data della decisione.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di omessa dichiarazione tributaria, ai fini della verifica della prescrizione occorre confrontare il termine di legge con la data della decisione impugnata: se il termine non è ancora maturato, la doglianza è infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione il rilievo officioso della prescrizione, perché impedisce la formazione di un valido rapporto processuale.
- La contestazione del superamento della soglia di punibilità non può essere accolta in cassazione se il ricorrente non indica elementi concreti idonei a smentire l'accertamento di merito, né produce supporti tecnici o probatori specifici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dal giudice.
- La decisione di legittimità non rivaluta il merito dell'accertamento economico-contabile in assenza di specifiche allegazioni difensive idonee a incrinare la motivazione della sentenza impugnata.
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