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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1217/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per illegittima dichiarazione di assenza e per nullità della notifica della citazione a giudizio. La notifica era stata eseguita presso il domicilio eletto dall'imputato prima dell'instaurazione del procedimento e presso il difensore d'ufficio nominato nell'immediatezza dell'identificazione dalla polizia giudiziaria. Si contestava che non fosse stata accertata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato né la volontà di sottrarsi alla conoscenza, come richiesto dalla disciplina sul processo in absentia; inoltre si rilevava l'assenza di prova che l'imputato conoscesse la lingua italiana e la mancata applicazione della sospensione prevista dall'art. 420-quater cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la notifica della citazione a giudizio effettuata presso il domicilio eletto prima dell'instaurazione del procedimento e al difensore d'ufficio come nullità assoluta rilevabile d'ufficio, in quanto inidonea a garantire la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Perciò ha annullato senza rinvio le sentenze impugnate ai sensi degli artt. 179 e correlati, e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per la celebrazione del nuovo giudizio conformemente ai principi richiamati dalla Corte (accertamento dell'effettiva conoscenza o sospensione, ove necessario).

Norme richiamate

  • art. 20, comma 14, d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32

    Norma sostanziale richiamata come titolazione del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la rilevabilità d'ufficio delle nullità che incidono sulla validità dell'intero procedimento; la Corte ne trae fondamento per esaminare la nullità della notifica anche se non eccepita nei gradi precedenti.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Disciplina la sanatoria delle nullità di regime intermedio; distinta dalla nullità assoluta che qui è ritenuta non sanabile.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Registro delle persone sottoposte a indagini; la Corte sottolinea che l'identificazione compiuta dalla polizia giudiziaria antecedente all'iscrizione non equivale alla formale instaurazione del procedimento e alla conoscenza dello stesso.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di notifica; richiamata nella giurisprudenza circa i limiti della notifica eseguita su soggetti diversi dall'interessato.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di procedere in assenza quando sussiste certezza della conoscenza dell'udienza; la Corte precisa che le fattispecie ivi indicate non producono automaticamente la certezza della conoscenza senza verifica concreta.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del processo per consentire la conoscenza dell'accusa; la difesa aveva chiesto l'applicazione di questa norma in assenza della prova di conoscenza.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Dispositivo cui la giurisprudenza collega l'effetto di nullità della sentenza emessa in assenza quando non sono rispettate le condizioni di cui all'art. 420-bis.

  • art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Cassazione, in caso di annullamento con rinvio, di disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; la Corte ha disposto la rimessione degli atti al Tribunale di Ancona.

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (disposizioni transitorie)

    Richiamata in ordine all'applicabilità temporale della disciplina sul processo in absentia (riforma Cartabia) al procedimento in esame.

Massime di principio

  • La notifica della citazione a giudizio presso un domicilio eletto o al difensore d'ufficio antecedente all'instaurazione del procedimento non ha di per sé efficacia di prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato; il giudice deve accertare concretamente l'effettiva conoscenza.
  • Quando la notifica è inidonea a garantire la conoscenza effettiva, la celebrazione del processo in assenza è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Il giudice che procede in assenza deve valutare se ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis: le fattispecie ivi indicate non producono automaticamente una presunzione di conoscenza senza verifica dei fatti concreti.
  • In presenza di dubbi sulla conoscenza dell'imputato, il giudice deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 420-quater per consentire che l'imputato sia informato dell'accusa.
  • La difesa dell'imputato può efficacemente eccepire la nullità della notifica, ma la nullità assoluta è sindacabile anche d'ufficio dalla Corte di Cassazione e comporta in genere la restituzione degli atti al giudice di primo grado per nuovo giudizio.

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