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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27489/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. e censurava la motivazione in quanto, pur avendo partecipato all'udienza di convalida dell'arresto (19/07/2023), risultava indicato nel verbale dell'incidente probatorio dell'8/08/2023 come "non comparso" anziché "assente", sostenendo che ciò avrebbe reso erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione della causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., in quanto il ricorrente era stato dichiarato latitante (misura cautelare dell'obbligo di dimora mai eseguita) e non ha partecipato all'incidente probatorio né al giudizio di primo grado, che si è celebrato in sua assenza. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00, ravvisando profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che, nel giudizio direttissimo, la presenza del soggetto all'udienza di convalida dell'arresto non impedisce che lo stesso sia considerato assente se successivamente non si presenta alle udienze fissate per la celebrazione del processo (es. incidente probatorio e dibattimento), specialmente se sussiste una dichiarata latitanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata nella parte in cui l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha anche utilizzato la previsione per disporre l'addebito economico al ricorrente.

  • Giurisprudenza di Sezione (precedenti richiamati)

    Sez. 6, n. 3802 del 01/12/2016 (Portali Maiettini); Sez. 2, n. 19861 del 12/04/2019 (Scarselletta); Sez. 2, n. 15930 del 02/02/2024 (Cerioni)

    I precedenti confermano il principio secondo cui la partecipazione all'udienza di convalida non esclude che l'imputato sia considerato assente se poi omette di partecipare alle udienze successive del giudizio direttissimo; la Corte ne ha fatto applicazione al caso concreto.

Massime di principio

  • La partecipazione all'udienza di convalida dell'arresto non garantisce la conservazione della qualità di "presente" per tutto il processo: se l'imputato non si presenta alle udienze successive (incidente probatorio, dibattimento) e risulta dichiarata la sua latitanza, il processo può proseguire in sua assenza e l'appello può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
  • La qualificazione formale nel verbale (es. "non comparso" vs "assente") non basta a vanificare la valutazione complessiva della presenza dell'imputato: conta il comportamento effettivo (la mancata partecipazione alle udienze cruciali) e lo stato di latitanza.
  • Se si vuole preservare la possibilità di impugnare decisioni, è essenziale partecipare alle fasi processuali rilevanti (incidente probatorio, dibattimento); in caso di impedimento legittimo comprovabile, occorre tempestiva e documentata giustificazione per evitare conseguenze processuali ed economiche.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare anche sanzioni economiche (spese e contributi alla Cassa delle Ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe verificare l'effettiva annotazione delle presenze/assenze nei verbali, documentare eventuali giustificazioni e, se necessario, proporre rimedi straordinari solo se esistono elementi idonei a superare la causa di inammissibilità (es. prova dell'impossibilità sopravvenuta di partecipare per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato).

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