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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25384/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta versata per gli anni 2011-2014 sulla base della disciplina nota come "Robin Hood Tax", poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 10/2015. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, aveva proposto ricorso, poi respinto in primo e secondo grado. In Cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 11 e 136 Cost., degli artt. 28 e 30 l. n. 87/1953 e/o dell'art. 1 l. cost. n. 1/1948, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto vincolante la limitazione temporale degli effetti della declaratoria di incostituzionalità, mentre la regola generale sarebbe la retroattività ex tunc. La ricorrente contestava anche che la modulazione degli effetti fosse stata espressa solo in motivazione e lamentava la violazione di parametri costituzionali e CEDU per il mancato rimborso dei periodi antecedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la Corte costituzionale può graduare temporalmente gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale quando ciò sia necessario a salvaguardare altri principi costituzionali, come l'equilibrio di bilancio e la solidarietà sociale, e che la sentenza n. 10/2015 aveva espressamente limitato l'efficacia della declaratoria al giorno successivo alla pubblicazione. Ne consegue che il diritto al rimborso dell'addizionale illegittima sussiste solo per i versamenti successivi a tale data e non per i periodi anteriori. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008

    la disposizione che prevedeva l'addizionale fiscale è stata dichiarata incostituzionale, ma con efficacia differita dalla Corte costituzionale

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale coinvolto sia dalla declaratoria di illegittimità sia dal bilanciamento operato dalla Corte costituzionale

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente come parametro costituzionale leso dalla mancata retroattività del rimborso

  • art. 53 Cost.

    parametro di legittimità della disciplina fiscale e del bilanciamento degli effetti della declaratoria di incostituzionalità

  • art. 81 Cost.

    richiamato come principio di equilibrio di bilancio che può giustificare la modulazione temporale degli effetti della sentenza di accoglimento

  • art. 11 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel quadro delle norme costituzionali asseritamente violate

  • art. 136 Cost.

    richiamato come norma che disciplina gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale

  • art. 137, comma 3, Cost.

    richiamato per affermare la vincolatività e l'inoppugnabilità della sentenza della Corte costituzionale

  • art. 28 l. n. 87/1953

    invocato dalla ricorrente nel sostegno della tesi dell'efficacia retroattiva delle sentenze costituzionali

  • art. 30 l. n. 87/1953

    richiamato quale disposizione sugli effetti delle decisioni della Corte costituzionale

  • art. 1 l. cost. n. 1/1948

    invocato dalla ricorrente a sostegno della disciplina costituzionale degli effetti delle decisioni della Corte

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La Corte costituzionale può, in presenza di un bilanciamento con altri valori costituzionali primari, modulare nel tempo gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, con efficacia non retroattiva anche rispetto ai rapporti pendenti.
  • Quando la sentenza costituzionale espressamente differisce gli effetti della declaratoria al giorno successivo alla pubblicazione, i giudici comuni non possono disapplicare tale limitazione né riconoscere effetti ex tunc in contrasto con il dispositivo e la motivazione della decisione.
  • In materia tributaria, il diritto al rimborso di un tributo dichiarato illegittimo non può estendersi ai periodi anteriori alla data dalla quale la Corte costituzionale ha fatto decorrere l'efficacia della declaratoria, se la stessa pronuncia ha limitato temporalmente gli effetti.
  • La retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale costituisce regola generale, ma è recessiva quando la sua applicazione comprometta in modo non proporzionato l'equilibrio di bilancio, la solidarietà sociale o altri principi di pari rango costituzionale.
  • La vincolatività della sentenza della Corte costituzionale impedisce al giudice di merito di ignorare o neutralizzare la clausola di efficacia temporale fissata dal giudice delle leggi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiudizio civile
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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