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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10737/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Dal testo emerge un solo motivo, diretto a contestare la motivazione posta a base dell'affermazione di colpevolezza, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata: non individua in modo specifico gli elementi della decisione contestati, né consente al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto. La Corte osserva inoltre che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e non generico; deve indicare gli elementi posti a fondamento della censura in modo da consentire al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo apodittico la motivazione della decisione impugnata senza indicare specificamente gli errori di fatto o di diritto dedotti.
  • La specificità del motivo di impugnazione richiede che la censura sia intellegibile e autosufficiente quanto meno nei suoi profili essenziali, così da consentire al giudice di legittimità di comprendere l'oggetto del controllo richiesto.
  • Una motivazione della sentenza di merito logicamente coerente e non manifestamente illogica non può essere efficacemente censurata con doglianze generiche o meramente assertive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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