Cassazione Penale, Ordinanza n. 29780/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stato alcun intervento sul merito della condanna già confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Con il ricorso sono state riproposte tre doglianze: insussistenza del reato di cui all'art. 334 c.p.; omesso esame della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano già state esaminate e disattese dalla Corte d'appello con argomentazioni giuridiche corrette, sicché il ricorso non introduceva questioni nuove o decisive.
Norme richiamate
Viene richiamato come fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione; la Corte non ne affronta in modo autonomo la portata, limitandosi a rilevare che la doglianza sull'insussistenza del reato era già stata correttamente respinta in appello.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata dedotta in ricorso, ma la Corte osserva che la relativa questione era già stata esaminata e rigettata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre questioni già devolute e puntualmente disattese dal giudice di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, senza evidenziare specifici vizi di legittimità.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: se la Corte d'appello ha già esaminato e motivatamente escluso la causa di non punibilità, la mera riproposizione della doglianza non è sufficiente a fondare il ricorso.
- La deduzione di eccessività della pena, se priva di un autonomo vizio di legittimità e meramente reiterativa rispetto all'appello, non consente l'accoglimento del ricorso per cassazione.
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