Cassazione Penale, Sentenza n. 48506/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna all'Austria in esecuzione di mandato d'arresto europeo per il reato di rapina (fatto del 10/08/2023). Due doglianze: 1) violazione dell'art. 16, comma 2, legge n. 69/2005 per mancata richiesta di informazioni supplementari circa le modalità di identificazione del ricorrente (assenza di indicazione delle fonti di prova nel mandato); 2) violazione dell'art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69/2005 per il presunto pericolo di trattamenti inumani o degradanti in Austria, sulla base della relazione 2021 del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa segnalante criticità nel centro di polizia di Vienne-Hernalser.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato perché il d.lgs. 2/2/2021 n. 10 ha modificato l'art. 6 della legge n. 69/2005 eliminando l'obbligo di indicare le specifiche fonti di prova nel mandato; pertanto non è più necessario il compendio indiziario dettagliato richiamato dalla precedente giurisprudenza (sent. "Ramoci"). È però richiesto che il mandato contenga la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione), elementi presenti nel caso concreto. Secondo motivo: generico e inammissibile perché il rischio di trattamenti inumani o degradanti deve essere concreto e fondato su carenze sistemiche e generalizzate; la segnalazione del CPT riguardava un istituto specifico destinato a persone in attesa di espulsione e non indica un rischio sistemico cui sarebbe sottoposto il consegnando. Perciò non era necessaria una richiesta di informazioni supplementari. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevate le disposizioni sugli obblighi connessi al mandato d'arresto europeo: l'art. 6 e l'art. 18 sono stati interpretati alla luce delle modifiche legislative e della necessità di valutare rischi concreti per trattamenti inumani o degradanti
art. 6 legge n. 69/2005 (come modificato dal d.lgs. 2/2/2021 n. 10)
Dopo la modifica non è più richiesta l'indicazione delle specifiche fonti di prova nel mandato d'arresto europeo; è sufficiente la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione)
art. 16, comma 2, legge n. 69/2005
Invocato dal ricorrente per la mancata richiesta di informazioni supplementari sull'identificazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce delle modifiche legislative
art. 17, comma 4, legge n. 69/2005 (richiami storici)
Il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" è stato eliminato dalle modifiche normative, per cui la mancata indicazione di tale compendio indiziario non costituisce motivo di rifiuto della consegna
art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69/2005
Prevede il divieto di consegna se sussiste il rischio di trattamenti inumani o degradanti; interpretato nel senso che il rischio deve essere concreto e fondato su carenze sistemiche dello Stato richiedente
Norma di recepimento/adeguamento che ha eliminato l'obbligo di allegazioni dettagliate al mandato d'arresto europeo, incidendo sulla valutazione in sede di rifiuto della consegna
art. 616 codice di procedura penale
Disciplina la condanna alle spese del procedimento per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (EAW)
Quadro normativo sovranazionale cui le modifiche legislative italiane e l'interpretazione giurisprudenziale si riferiscono nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna per inammissibilità può essere comminata salvo assenza di colpa; nel caso la Corte ha ritenuto l'assenza di cause di esclusione di responsabilità e ha fissato la somma
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 non è più richiesto che il mandato d'arresto europeo indichi specifiche fonti di prova: è sufficiente una descrizione delle circostanze essenziali del reato (momento, luogo, grado di partecipazione).
- Le pronunce precedenti che richiedevano un compendio indiziario dettagliato (es. sentenza "Ramoci") non sono più pienamente attuali dopo la modifica normativa; i giudici devono verificare la presenza delle informazioni essenziali nel mandato ma non l'elencazione delle fonti probatorie.
- La contestazione della consegna per rischio di trattamenti inumani o degradanti richiede prove concrete e, di norma, l'esistenza di carenze sistemiche e generalizzate nelle condizioni detentive dello Stato richiedente; segnalazioni su singoli istituti non sono sufficienti salvo dimostrazione che il consegnando sarà effettivamente trattenuto in quel luogo.
- Le eccezioni relative alle condizioni carcerarie devono essere specifiche rispetto alla situazione personale del consegnando (es. vulnerabilità, destinazione certa in istituto problematico) e non basate su considerazioni generiche o su singoli rapporti senza evidenze aggiuntive.
- I ricorsi manifestamente inconsistenti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a carico del proponente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare preventivamente la fondatezza delle doglianze prima di impugnare.
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