Ordinanza n. 1051/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento 1) del decreto del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2026, notificato il 17 marzo 2026, con cui è stata respinta l'istanza di trasferimento del ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per le sedi di -OMISSIS-; 2) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di trasferimento temporaneo presso Commissariati situati nella provincia di domicilio del padre, persona riconosciuta con disabilità grave. L'istanza era stata motivata dalla necessità di prestare assistenza al familiare. Il diniego era fondato, da un lato, su generiche esigenze organizzative e di servizio della Questura di assegnazione, richiamando le problematiche di ordine e sicurezza pubblica e di criminalità, anche organizzata, del contesto territoriale; dall'altro, sulla mancata dimostrazione dell'effettiva indisponibilità o inidoneità della madre e degli zii paterni, presenti in loco, a prestare assistenza al familiare. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, in particolare per difetto di motivazione e per l'omessa concreta ponderazione dell'interesse assistenziale e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riguardo al difetto di motivazione. Le esigenze di servizio sono state considerate formulate in termini assolutamente generici e stereotipati, senza indicazione delle specifiche esigenze concrete della sede di assegnazione. Il Collegio ha chiarito che la presenza di altri familiari può essere valutata nel bilanciamento degli interessi, ma non è sufficiente di per sé: l'Amministrazione deve verificare l'effettiva indisponibilità o inidoneità di tali soggetti a prestare assistenza, sulla base della documentazione che il ricorrente, secondo il principio di vicinanza della prova, è onerato di produrre. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini del riesame. Il ricorrente dovrà produrre la documentazione necessaria entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente entro i successivi trenta giorni, valutando sia le specifiche esigenze organizzative della sede di attuale assegnazione sia l'effettiva necessità dell'assistenza paterna. La trattazione del merito è stata fissata per il 15 ottobre 2026 e le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede
Il diritto alla scelta della sede più vicina per assistere una persona con disabilità grave è altamente protetto, ma non assoluto o incondizionato; deve essere bilanciato dall'Amministrazione con le concrete esigenze organizzative e di servizio.
Richiamato dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 con riferimento alla parte di un'unione civile.
Richiamato dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 con riferimento al convivente di fatto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diritto previsto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con disabilità grave non è assoluto: l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse del dipendente all'assistenza con le concrete esigenze organizzative e di servizio della sede di assegnazione.
- Il diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 non può fondarsi su un generico richiamo alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica o alla criminalità del territorio, ma deve indicare le specifiche e concrete esigenze organizzative che ostano al trasferimento.
- La mera presenza di altri familiari della persona disabile non dimostra, da sola, la possibilità di escludere la necessità dell'assistenza da parte del dipendente richiedente; l'Amministrazione deve valutare l'effettiva indisponibilità o inidoneità degli altri familiari a prestare assistenza.
- Nel procedimento di trasferimento per assistenza a familiare disabile, il richiedente è onerato, in ragione della vicinanza della prova, di produrre la documentazione necessaria a dimostrare l'indisponibilità o l'inidoneità degli altri familiari, mentre l'Amministrazione deve procedere a una rinnovata e concreta ponderazione degli interessi coinvolti.
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