Ordinanza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento s.n. emesso in data 28.01.2026 dal Comando C4 Esercito, notificato al ricorrente nella medesima data e recante L’IMPOSSIBILITÀ DI DAR SEGUITO ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO E EQUO INDENNIZZO PRESENTATA DALL'INTERESSATO; -del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 12.02.2026 dal Comando C4 Esercito, notificato al ricorrente nella medesima data e recante i motivi per dar seguito alla domanda di riconoscimento di causa di servizio e equo indennizzo presentata dall'interessato; -del provvedimento -OMISSIS- emesso in data 09.03.2026 dal Comando C4 Esercito, notificato al ricorrente nella medesima data e recante la conferma a dar seguito alla domanda di riconoscimento di causa di servizio e equo indennizzo presentata dall'interessato; e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. Nonché PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA TRATTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tre note del Comando C4 Esercito che hanno prima dichiarato l'impossibilità di esaminare la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo, poi invitato il ricorrente a ripresentarla e infine confermato il mancato esame, anche per tardività
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 12 dicembre 2025 una domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo, corredata anche da una denuncia-querela nei confronti del proprio comandante. L'Amministrazione aveva inizialmente richiesto documentazione integrativa, indicando l'indirizzo PEC cui trasmetterla, e aveva chiesto di stralciare la denuncia-querela dall'istanza, limitando la documentazione destinata alla CMO ai profili sanitari. Il comandante, destinatario della denuncia-querela, ha quindi dichiarato dapprima di non poter esaminare la domanda, ha poi invitato il dipendente a presentarne una nuova al superiore gerarchico senza allegare la denuncia-querela e, infine, ha ritenuto non esaminabile la domanda, anche perché tardiva di circa un mese rispetto al termine di sei mesi decorrente dall'evento dannoso, individuato nel 22 maggio 2025. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l'incompetenza del comandante in relazione alla valutazione della tardività, nonché l'illegittimità del mancato esame della domanda; ha chiesto anche l'accertamento del diritto alla trattazione dell'istanza. In sede cautelare ha evidenziato il rischio di decurtazione dello stipendio dopo dodici mesi di congedo, prospettata nella misura del 50% per sei mesi e successivamente in misura integrale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la posizione del dipendente meritasse tutela, considerato il possibile conflitto di interessi del comandante destinatario della denuncia-querela, l'affidamento ingenerato dalla richiesta amministrativa di documentazione sanitaria integrativa e la necessità che la domanda fosse esaminata nel merito dall'autorità effettivamente competente, previo esame della CMO. Il Collegio ha inoltre ravvisato l'urgenza nel rischio di significativa decurtazione dello stipendio durante il congedo. Ha quindi sospeso i tre provvedimenti impugnati e ordinato all'Amministrazione di procedere rapidamente all'esame della domanda secondo i criteri ordinari, tenendo conto della documentazione sanitaria già trasmessa in seguito alla richiesta integrativa, assegnando a tal fine il termine di 30 giorni. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 15 ottobre 2026 e condannato l'Amministrazione al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda, sospendendo gli atti impugnati e impartendo una misura funzionale all'esame della domanda amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei soggetti coinvolti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi alla salute e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Quando una domanda amministrativa di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo è stata presa in carico dall'Amministrazione, anche mediante richiesta di documentazione integrativa, il successivo mancato esame deve essere valutato tenendo conto dell'affidamento ingenerato nel dipendente e delle attività già svolte dall'amministrazione procedente.
- La presenza, nell'istanza, di una denuncia-querela nei confronti del comandante chiamato a gestirla può determinare un potenziale conflitto di interessi; in tale situazione la domanda deve essere esaminata dall'autorità effettivamente competente e imparziale, senza imporre al dipendente la perdita degli effetti della domanda originaria mediante la presentazione di una nuova istanza.
- In sede cautelare, il rischio di una rilevante decurtazione stipendiale conseguente al protrarsi del congedo costituisce un elemento idoneo a integrare l'urgenza della tutela, quando sia collegato al ritardo nell'esame della domanda amministrativa.
- Il giudice amministrativo può sospendere gli atti che impediscono l'esame di una domanda e ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, imponendo la valutazione nel merito secondo i criteri ordinari e sulla base della documentazione già acquisita.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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