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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2

per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento previa adozione di misure cautelari del silenzio formatosi sull’istanza del 10 dicembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di provvedimento espresso; nonché, ove occorra, per l’annullamento - del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 6^ Divisione, del 30 dicembre 2025; - di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso; nonché per il risarcimento ex art. 2-bis legge 241/1990 del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento;

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente formatosi sull'istanza di conclusione del procedimento di cessazione dal servizio, nonché nota dell'amministrazione militare che comunica la mancata conclusione dell'iter per l'assenza del militare alla convocazione della Commissione Medica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, in via principale, un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull'istanza del 10 dicembre 2025, con domanda di adozione di un provvedimento espresso e richiesta cautelare. In via subordinata e alternativa, ha impugnato la nota del 30 dicembre 2025, qualificandola come atto illegittimo, lesivo e soprassessorio, con cui l'amministrazione ha comunicato che la mancata presentazione alla convocazione della competente Commissione Medica non aveva consentito di concludere l'iter per la cessazione dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno asseritamente cagionato dall'inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha formulato contestualmente domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare riferita all'azione principale contro il silenzio, ritenendo insussistenti sufficienti profili di fondatezza. La nota del 30 dicembre 2025 è stata considerata un riscontro tempestivo alla diffida del 10 dicembre 2025, poiché esplicitava le ragioni della mancata conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di congedo assoluto. Di conseguenza, non è stato ravvisato, in questa fase, un silenzio-inadempimento cautelabile. Il Tribunale ha disposto la conversione del rito, rilevando che l'azione di annullamento proposta in via subordinata è soggetta al rito ordinario, con i relativi termini processuali, e non al rito speciale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'azione avverso il silenzio. La decisione non definisce nel merito l'azione di annullamento né le domande risarcitorie. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare riferita all'azione contro il silenzio è stata respinta.

  • art. 31 c.p.a.

    Prevede l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il relativo rito non è stato ritenuto applicabile all'azione subordinata di annullamento.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per l'azione avverso il silenzio-inadempimento; il TAR ha disposto la conversione al rito ordinario per la domanda di annullamento.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria per il danno derivante dall'inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento; tale domanda non è stata decisa dall'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La formazione del silenzio-inadempimento presuppone l'assenza di un riscontro dell'amministrazione; una nota tempestiva che comunichi le ragioni della mancata conclusione del procedimento può escludere, almeno ai fini cautelari, la sussistenza di un silenzio illegittimo.
  • Quando il ricorrente propone un'azione contro il silenzio e, in via subordinata e alternativa, un'azione di annullamento contro un atto espresso, le due domande sono soggette a riti diversi; l'azione di annullamento deve essere trattata con il rito ordinario, mediante conversione del rito speciale previsto per l'azione avverso il silenzio.
  • La decisione cautelare sull'azione contro il silenzio non definisce il merito dell'eventuale impugnazione dell'atto espresso né delle domande risarcitorie connesse.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelareDecisione e riti specialiTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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