Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Genova notificato a mani del ricorrente in data 18 febbraio 2026, con il quale è stata decretata l'archiviazione della pratica relativa all'istanza presentata dal ricorrente in data 29 settembre 2025 tramite Poste Italiane s.p.a., volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno / il rinnovo del permesso di soggiorno in suo possesso, nonché di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Giustizia amministrativa202600375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, motivato dalla mancata presentazione agli appuntamenti presso la Questura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Questura di Genova ha archiviato l'istanza presentata il 29 settembre 2025 tramite Poste Italiane per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'archiviazione era motivata dalla mancata presentazione del ricorrente agli appuntamenti fissati presso la Questura. In sede cautelare il giudice ha rilevato il carattere formale dell'inadempimento contestato e ha osservato che la sua sussistenza non risultava provata sulla base dei documenti esaminabili. È stato inoltre considerato che le deduzioni contenute nella nota della Questura riguardavano il merito della richiesta e non erano comprese nella motivazione dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione, senza sospendere semplicemente l'atto, ma disponendo il riesame del provvedimento di archiviazione. La Questura dovrà riesaminare l'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, esaminandola nel merito e in contraddittorio con l'interessato. Le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite il procuratore costituito nel giudizio. Il fumus è stato ravvisato nel carattere meramente formale dell'inadempimento e nella mancata prova della sua effettiva sussistenza; il periculum in mora è stato riconosciuto in ragione dell'intervenuta emanazione di un decreto prefettizio di espulsione. Le ulteriori deduzioni della Questura, riferite al merito della domanda ma estranee alla motivazione del provvedimento impugnato, non sono state ritenute idonee a giustificare l'archiviazione in questa fase. La trattazione di merito è stata fissata per il 3 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e consente l'adozione di misure interinali, compreso il riesame del provvedimento, per evitare il pregiudizio derivante dalla sua esecuzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'archiviazione di un'istanza di permesso di soggiorno fondata sulla mancata presentazione dell'interessato agli appuntamenti può essere riesaminata quando l'inadempimento, di carattere formale, non risulti adeguatamente provato sulla base della documentazione disponibile.
  • Le deduzioni dell'amministrazione formulate nel processo cautelare, ma attinenti a ragioni di merito estranee al compendio motivazionale dell'atto impugnato, non possono integrare ex post la motivazione del provvedimento né giustificarne autonomamente l'archiviazione.
  • La presenza di un decreto prefettizio di espulsione evidenzia, in una controversia relativa all'archiviazione di un'istanza di permesso di soggiorno, un periculum in mora idoneo a sostenere la tutela cautelare.
  • Quando occorre bilanciare le esigenze del richiedente il permesso di soggiorno e quelle dell'amministrazione, la tutela cautelare può essere conformata mediante l'ordine alla Questura di riesaminare l'istanza entro un termine stabilito, nel merito e in contraddittorio con l'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.