Ordinanza n. 121/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del Questore della Provincia di Genova Nr. -OMISSIS-, emesso in data 27/01/2026 e notificato in data 29/01/2026, con cui è stato disposto a carico del-OMISSIS--OMISSIS- il divieto di accesso, per la durata di anni 3 (tre), a tutti gli impianti sportivi e alle aree limitrofe, inclusi lo Scalo Marittimo e Aereo di Genova; b) della comunicazione dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Genova Prot. N. -OMISSIS- del 2/2/2026, notificata in pari data, con cui si dispone la sospensione del permesso di accesso del ricorrente alle -OMISSIS- fino al 28/01/2029; c) del provvedimento della Questura di Genova - Divisione Anticrimine Prot. -OMISSIS- del 19/02/2026, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; d) del provvedimento definitivo di diniego di accesso adottato dall'Autorità di Sistema Portuale, ove esistente; e) degli atti istruttori richiamati nei provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO sportivo triennale, provvedimento di sospensione del permesso di accesso alle aree portuali e aeroportuali e diniego dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Genova del 27 gennaio 2026, notificato il 29 gennaio 2026, con cui gli è stato vietato per tre anni l'accesso e il transito in tutti gli impianti sportivi e nelle aree limitrofe, comprendendo anche la strada ove si trova la sua abitazione, nonché gli atti con cui la Polizia di Frontiera ha sospeso fino al 28 gennaio 2029 il suo permesso di accesso alle aree portuali e aeroportuali. È stato inoltre impugnato il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela e, ove esistente, il diniego definitivo dell'Autorità di Sistema Portuale. Il DASPO è stato adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e c), l. n. 401/1989, in relazione a condotte minacciose e violente che il ricorrente avrebbe tenuto nelle vicinanze dello stadio in occasione di un incontro calcistico del 14 dicembre 2025. Quanto alla sospensione dell'accesso alle aree portuali e aeroportuali, il Ministero dell'Interno ha riferito che essa sarebbe stata adottata sulla base di atti presupposti, tra cui il Programma Nazionale per la Sicurezza Marittima, Rev. 2 del 2021, Parte IV, Sezione A, punto 4.2, nell'ambito di procedure che consentono di vietare l'accesso a destinatari di provvedimenti giudiziari e di polizia. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti gravati, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, ma il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente tutti i motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione cautelare, gli atti presupposti al provvedimento della Polizia di Frontiera, con particolare riguardo al Programma Nazionale per la Sicurezza Marittima, Rev. 2 del 2021, Parte IV, Sezione A, punti 4.2 e 4.3, nonché alle ulteriori parti richiamate nella memoria del Ministero o comunque applicate dall'atto impugnato. In ragione dell'impedimento del ricorrente a raggiungere i luoghi di abitazione e di lavoro, il Collegio ha confermato fino alla successiva camera di consiglio la sospensione degli atti già disposta in via monocratica. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare gli atti e documenti presupposti entro il 12 maggio 2026 e ha fissato la prosecuzione della fase cautelare per il 22 maggio 2026. L'ordinanza non definisce il merito della controversia; dispone un incombente istruttorio e mantiene interinalmente sospesi gli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettere a) e c), l. n. 401/1989
Indicato quale base normativa del DASPO sportivo adottato dal Questore in relazione alle condotte minacciose e violente contestate al destinatario.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo dipende da atti presupposti non presenti in giudizio, il giudice può disporne l'acquisizione istruttoria, individuando gli atti e le parti rilevanti ai fini della decisione.
- Nella fase cautelare, l'impedimento concreto a raggiungere i luoghi di abitazione e di lavoro può giustificare la sospensione interinale degli atti impugnati, in attesa dell'acquisizione della documentazione necessaria e della prosecuzione del giudizio cautelare.
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