Cassazione Penale, Ordinanza n. 17641/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, ma la censura è stata ritenuta generica e meramente fattuale, perché proponeva una lettura degli eventi diversa e ritenuta eccentrica rispetto alla descrizione logica e coerente dei fatti effettuata in appello, che aveva valorizzato la grave condotta dell'imputato diretta ad appiccare il fuoco a un materasso e a minacciare gli appartenenti alla polizia penitenziaria intervenuti. Con il secondo motivo ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche, delle attenuanti di cui all'art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, c.p., e l'esclusione della recidiva, senza però articolare specifiche censure di fatto o di diritto avverso le argomentazioni della Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità di entrambi i motivi: il primo perché sostanzialmente diretto a proporre una diversa versione dei fatti rispetto a quella già logicamente accolta in appello, il secondo perché si limitava a richiedere il riconoscimento di istituti favorevoli senza sviluppare censure specifiche alla motivazione impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata reputata genericamente formulata, in assenza di specifiche deduzioni idonee a scardinare la motivazione della Corte di appello.
art. 62, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.
La mera invocazione delle attenuanti speciali è stata considerata insufficiente, perché non accompagnata da reali censure sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
recidiva
La contestazione dell'esclusione della recidiva è stata ritenuta non sorretta da autonome e specifiche ragioni di fatto o di diritto.
spese processuali
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una diversa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura che si limiti a proporre una versione "edulcorata" della condotta, già confutata dai giudici di merito, non integra una critica specifica e autosufficiente della decisione impugnata.
- L'invocazione della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche o di altre attenuanti non è sufficiente se non è accompagnata da specifiche ragioni di fatto e di diritto che dimostrino l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione sulla recidiva deve essere sorretta da motivi concreti e specifici; una mera richiesta di esclusione è insufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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