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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12930/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due ricorsi, proposti separatamente ma trattati congiuntamente perché sovrapponibili, riguardano esclusivamente il trattamento sanzionatorio nella sentenza di appello. Gli imputati contestano: 1) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze opposte; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p., sostenendo che vi fosse stato risarcimento del danno in favore delle persone offese. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sono formulate in termini non consentiti in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate, poiché la Corte d'appello aveva motivato sul valore dei beni sottratti e sull'insufficienza del risarcimento, non integralmente satisfattivo rispetto al danno subito.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conferma quindi la decisione di merito sul trattamento sanzionatorio, ritenendo insindacabile in cassazione la valutazione del giudice d'appello sulla prevalenza delle circostanze e sulla dosimetria della pena, perché sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

    art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.

    L'attenuante del risarcimento del danno richiede una riparazione integrale ed effettiva di ogni conseguenza dannosa; il giudice può verificare la reale corrispondenza tra quanto corrisposto e il danno subito e può motivatamente escludere l'attenuante anche se la persona offesa ritenga satisfattivo l'accordo.

  • art. 62, comma primo, n. 6, c.p.

    art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.

    Il risarcimento antecedente al giudizio vale come indice di ravvedimento e minore pericolosità sociale solo se totale e non meramente parziale.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale e non può essere sostituita da un ristoro solo parziale o simbolico.
  • La valutazione circa la corrispondenza tra somma versata e danno effettivamente patito spetta al giudice di merito, il quale può disattendere l'atto satisfattivo della persona offesa purché con motivazione adeguata.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione in cassazione il bilanciamento tra circostanze o la dosimetria della pena sono inammissibili quando investono valutazioni discrezionali del giudice di merito sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione del disvalore del fatto e della personalità dell'imputato, se la motivazione sulle scelte sanzionatorie è congrua e coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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